Corte d’Appello di Venezia – Reclamo ex art. 18 L.F. proposto da una holding occulta dichiarata fallita su iniziativa di una controllata. Problematiche inerenti alla notifica dell’istanza e al termine di comparizione.

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Data di riferimento: 
16/03/2017

Corte d’Appello di Venezia, Sez. I civ., 16 marzo 2017 – Pres. Daniela Bruni, Cons. Rel. Fabio Laurenzi, Cons. Paola Di Francesco.

Società occulta – Istanza di fallimento - Decreto di fissazione d’udienza – Notificazione – Residenza dei soci – Modalità idonea.

Dichiarazione di fallimento – Reclamo ex art. 18 L.F. –   Termine dilatorio di comparizione ex art. 15 L.F. – Mancato rispetto – Rilevazione – Rimessione in primo grado – Esclusione – Decisione nel merito.

Società holding occulta –  Attività pregiudizievole a società controllata – Responsabilità ex art. 2497 c.c. – Fallimento della controllata - Iniziativa ex art. 6 L.F. – Natura commerciale dell’attività di direzione - Insolvenza – Dichiarazione di fallimento della holding.

La notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione d’udienza nei confronti di una società holding occulta, non avendo questa per definizione alcuna iscrizione al registro delle imprese, né sede, né PEC, non può che aver luogo presso la residenza dei soci occulti. La notifica alla società può, in tal caso farsi coincidere con la notifica fatta ad uno dei soci, stante che, nelle società di fatto, ogni socio è legittimato a stare in giudizio per la società, sia come attore che come convenuto, avendone la rappresentanza a norma degli artt. 2297 e 2257 c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il giudice d’appello [nello specifico, quello investito del reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento] che rilevi la nullità dell’introduzione del giudizio di primo grado, determinata dall’inosservanza del termine dilatorio di comparizione [nello specifico, quello di quindi giorni di cui all’art. 15 L.F., intercorrente tra la data della comunicazione o notificazione e la data dell’udienza], non può dichiarare la nullità e rimettere la causa al primo giudice, ma deve trattenere la causa e, previa ammissione dell’appellante ad esercitare tutte le attività che avrebbe potuto svolgere se il processo si fosse ritualmente instaurato nei suoi confronti, decidere nel merito, non ricorrendo in detta ipotesi la nullità della notificazione dell’atto introduttivo di cui all’art. 354, primo comma, c.p.c. che comporta la rimessione in primo grado del giudizio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La società di fatto esiste come impresa commerciale per il solo fatto di essere stata costituita tra soci col fine della direzione e controllo delle società commerciali figlie [nello specifico lo svolgimento di  quel genere di attività da  parte di una società holding occulta, riconosciuta per tale motivo come commerciale,  ha comportato, la  dichiarazione di fallimento della stessa, unitamente a quello dei suoi soci illimitatamente responsabili, essendo risultato, nel corso della procedura  fallimentare di una delle società controllate, che gli stessi si erano intromessi nella gestione di questa, operando ripetutamente a suo danno e  divenendo così responsabili nei  confronti della stessa ai sensi dell’art. 2497, quarto comma, c.c. e debitori insolventi con riferimento al credito risarcitorio che ne è derivato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18473.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: