Tribunale di Lecco – Concordato preventivo: ammissibilità della previsione di pagamento dei creditori mediante notes derivanti da operazioni di cartolarizzazione. Ipotesi di presentazione di proposte concorrenti.

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Data di riferimento: 
05/10/2017

Tribunale di Lecco, Sez. I, 05 ottobre 2017 – Pres. Ersilio Secchi, Rel. Dario Colasanti, Giud. Mirco Lombardi.

Concordato preventivo – Piano – Operazioni di cartolarizzazione – Pagamento dei creditori mediante notes – Previsione ammissibile.

Concordato preventivo – Proposte concorrenti – Termine e modalità di presentazione – Commissario giudiziale – Relazione integrativa – Necessaria predisposizione – Deposito e comunicazione – Termine.

Deve considerarsi ammissibile, ai sensi dell’art. 160, primo comma, lettera a) L.F., che il piano di concordato preventivo possa prevedere il pagamento dei creditori mediante notes derivanti da operazioni di cartolarizzazione, stante che detta disposizione contempla anche la dazione di strumenti finanziari quale ipotesi di soddisfazione; ciò, però, a condizione che l’effettivo valore delle notes sia superiore alla soglia di ammissibilità del 20% di cui al quarto comma di detta norma e che sia comunque tale, alla stregua di indubbi criteri oggettivi, da escludere che un creditore possa essere pagato per oltre il 100%. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai sensi del commi 4°, 5°. 6° e 7° dell’art. 163 L.F., come aggiunti dall’art. 3 lettera c) del D.L.  83/2015, convertito nella L. 132/2015, uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione di una domanda per l’ammissione ad una procedura di concordato preventivo rappresentino almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell’art. 161, secondo comma, lettera a) L.F., possono, eventualmente previa richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 165 L.F., proporre, attenendosi alle modalità  e nei limiti previsti dai su richiamati commi, una proposta di concordato concorrente, non oltre trenta giorni prima dell’adunanza dei creditori; creditori che, ai sensi dell’art. 172, secondo comma, L.F., dovranno essere adeguatamente informati in merito dal commissario giudiziale mediante relazione integrativa da comunicarsi loro almeno dieci giorni prima dell’adunanza stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18976.pdf

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