Tribunale di Massa - Mandato all'incasso di fatture conferito dal proponente un concordato ad una banca anteriormente alla domanda e riscossione successiva. Non compensabilità tra crediti e debiti reciproci.
Tribunale di Massa, Sez. Fall., 05 giugno 2018 – Pres. Paolo Puzone, Rel. Alessandro Pellegri, Giud. Domenico Provenzano.
Concordato preventivo – Proponente – Mandato all'incasso di crediti – Conferimento anteriore alla procedura – Banca mandataria – Riscossine successiva – Compensazione – Inammissibilità – Lesione della par condicio creditorum.
Ai sensi dell'art. 45 L.F. come richiamato dall'art. 169 L.F., si deve ritenere suscettibile di pregiudicare la par condicio creditorum in sede di concordato preventivo la compensazione operata dalla banca, che sulla base di un mandato irrevocabile all'incasso di alcuni crediti, che le era stato conferito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma, c.c., dalla proponente, anteriormente al deposito da parte della stessa dell'istanza di ammissione a quella procedura , abbia successivamente a quel momento proceduto all'incasso delle relative fatture ed abbia poi compensato il credito che ne era conseguito a favore della mandante con il debito che questa aveva nei suoi confronti in ragione di un finanziamento che detta banca le aveva precedentemente erogato; compensazione che si doveva ritenere in tale ipotesi non consentita, non potendosi ritenere che il debito nei confronti della proponente fosse già sorto, come richiesto dall'art. 56 L.F. al momento della stipula del mandato, ma solo successivamente, allochè la mandataria, a procedura concordataria già avviata, aveva riscosso dai terzi debitori le somme spettanti alla mandante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dall'Avv. Massimiliano Ratti.
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