Corte di Cassazione (6991/2019) - Utilizzabilità da parte dell'imprenditore quale prova del possesso dei requisiti di non fallibilità di documenti diversi dai bilanci di esercizio. Poteri officiosi di indagine in caso di incompletezza della prova.

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Data di riferimento: 
11/03/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 marzo 2019,  n. 6991 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Società di persone – Requisiti di non fallibilità – Verifica della sussistenza – Semplificazione o esenzione fiscale – Irrilevanza - Bilanci d'esercizio – Necessaria tenuta  - Unico strumento probatorio possibile – Esclusione – Ammissibilità del ricorso a strumenti alternativi.

Requisiti di non fallibilità – Documentazione fornita – Valutazione di attendibilità – Confronto con l'effettiva realtà dell'impresa - Controllabilità dei dati esposti – Necessaria analicità.

Requisiti di non fallibilità – Sussistenza - Prova - Documentazione fornita – Valutazione di attendibilità – Lacune probatorie – Giudice – Supplemento d'indagine – Potere officioso  - Atti dedotti dall'imprenditore - Limite di ammissibilità – Ricorso a consulenza tecnica – Richiesta di parte - Decisione di merito - Necessaria motivazione dell'eventuale rigetto. 

La semplificazione o l'esenzione dall'imposizione fiscale del bilancio non determina alcuna sottrazione delle società di persone dal dovere civilistico di tenuta del bilancio (con riflessi in sé rilevanti anche in punto di disciplina fallimentare, come quelli legati alla norma dell'art. 217, comma 2, L.F.). Tuttavia questo non significa, né comporta che il bilancio di esercizio sia il veicolo necessario per il possesso dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1 comma 2, L.F.. o che sia, comunque, l'unico strumento possibile per la verifica della concreta sussistenza dei medesimi, stante l'utilizzabilità, pure in via di sostituzione, e non solo di integrazione e cumulo, di strumenti probatori alternativi a quello rappresentato dal deposito dei bilanci di esercizio. Si palesa perciò del tutto estranea alla logica di detta norma  una funzione «sanzionatoria» dell'imprenditore che non ha redatto e depositato presso il registro delle imprese i bilanci di esercizio, ovvero una funzione anche solo tendenzialmente premiale dell'imprenditore che invece ciò ha fatto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto alla verifica dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 L.F. un punto cruciale è rappresentato  dalla difficile e complessa valutazione dell'attendibilità ex 116 cod. proc. civ. del materiale disponibile, vale a dire del grado di fedeltà del dato rappresentatovi con l'effettiva realtà dell'impresa; valutazione che non può essere limitata alla sola considerazione della posizione e qualità dell'autore della documentazione fornita, bensì deve andare a confrontarsi con gli oggettivi dati aziendali di cui all'impresa. Ne consegue che questa  deve avere a suo punto di riferimento una documentazione che risulti in sé stessa controllabile, il che significa che, prima di tutto, deve trattarsi di dati sufficientemente analitici, se non propriamente disaggregati [nello specifico la Cassazione ha confermato la decisione del tribunale e della corte d'appello che  avevano valutato come inattendibile la documentazione  prodotta  dall'impresa per escludere la sua fallibilità, rappresentata solo da alcuni fogli riportanti dati contabili asseritamente corrispondenti ai bilanci e alla situazione debitoria, in quanto anche la perizia di un consulente di parte, che la stessa aveva prodotto a supporto e che era stata riportata nel contesto del ricorso non andava oltre una indicazione meramente sintetica, per anno, delle cifre complessive dei ricavi, nonché degli attivi e del  montante dei debiti in essere]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In relazione ai poteri di indagine officiosa previsti dall'art. 15 L. F.  trattasi di poteri di supplenza, non regolati in modo vincolante, che richiedono una valutazione di merito, relativamente alla incompletezza del materiale probatorio acquisito, alla individuazione di quello astrattamente utile per la corretta definizione del procedimento, alla concreta acquisibilità di dati idonei a colmare le lacune probatorie ritenute sussistenti e alla rilevanza dei dati della decisione; indagine che dovrà essere comunque limitata  ai fatti dedotti  dall'imprenditore fallendo quali allegazioni difensive. Anche la decisione  di ricorrere o meno a una consulenza tecnica costituisce  esercizio di un potere discrezionale,  a riguardo del quale si è però venuto a consolidare il principio che, a fronte di una richiesta in tal senso proveniente dalla parte, l'organo giudicante ha il preciso dovere di motivare adeguatamente l'eventuale rigetto dell'istanza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[con riferimento alla prima massima cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 23 novembre 2018, n. 30516 https://www.unijuris.it/node/4583 , 26 novembre 2018, n. 30541 https://www.unijuris.it/node/4469  e 18 giugno 2018 n. 16167 https://www.unijuris.it/node/4251  ; con riferimento alle due massime successive: Cassazione civile, Sez. I, 23 luglio 2010 n. 17281 https://www.unijuris.it/node/1112 ]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21476.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: