Tribunale di Rimini – Concordato prenotativo: valutazione del tribunale im merito alla "convenienza" dell'apertura di una gara competitiva ex art. 163 bis L.F.

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Data di riferimento: 
14/02/2019

Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile – Uff. Fall., 14 febbraio 2019 – Pres. Francesca Miconi, Rel. Silvia Rossi, Giud. Maria Carla Corvetta.

Concordato prenotativo – Presentazione della proposta del piano – Termine non ancora scaduto – Domanda di apertura di una gara competitiva – Tribunale - Mancata autorizzazione – Impossibilità di una decisione circa la sua convenienza.

Seppure l' art. 163 bis, ultimo comma, L.F., alla luce di quanto disposto dall'art. 161, settimo comma, L.F., acconsenta che l'apertura di una procedura competitiva possa aver luogo anche nella fase del concordato prenotativo, si deve ritenere che sia comunque necessario che la stessa sia  "compatibile" con lo stato del procedimento di risoluzione della crisi [nello specifico il tribunale non ha autorizzato l'apertura di un procedimento di quel tipo, come volto alla vendita del complesso aziendale del proponente, in quanto con riferimento ad una domanda di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, L.F., non era  possibile apprezzarne l'utilità e la fattibilità giuridica; ciò in quanto il piano concordatario, non essendo trascorso il termine per la sua presentazione, non era stato ancora depositato, ed  in quanto la situazione, come analiticamente esposta dal commissario giudiziale in sede di predisposizione del bando di gara, si presentava a tal punto articolata da non consentire un'adeguata valutazione in merito alla sua convenienza]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21646.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: