Tribunale di Vicenza – Liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza S.p.a.: inammissibilità e improcedibilità delle domande giudiziarie proposte in sede ordinaria per il riconoscimento di crediti.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
30/04/2019

Tribunale di Vicenza, Sez. I civ., 30 aprile 2019 – Giuddice Unico antonio Picardi.

Banca Popolare di Vicenza in l.c.a. - Domande giudiziarie nei suoi confronti – Riconoscimento anche indiretto di crediti – Proposizione nelle forme della cognizione ordinaria – Inammissibilità e/o improcedibilità – Necessario assoggettamento al rito dell'accertamento del passivo.

In virtù del richiamo operato dall'art. 201 L.F. al disposto dell'art. 51 L.F., si deve considerare inammissibile e/o improcedibile ove proposta nelle forme della cognizione ordinaria, essendo soggetta al rito dell'accertamento del passivo di cui all'art. 209 L.F., la domanda che sia anche solo indirettamente volta a far valere un credito nei confonti di un soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Anche la domanda che sia solo indirettamente volta a far valer un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa [nello specifico ad avviso dei creditori istanti le domande dagli stessi proposte avevano finalità di mero accertamento dei rispettivi crediti e dovevano considerarsi estranee al perimetro del concorso non essendo volte a farli valere nei confronti del soggetto sottoposto a quella procedura] non può infatti che refluire inequivocabilmente nell'ambito dell'accertamento del passivo in quanto nella fase della criticità del complessivo assetto dei rapporti economico giuridici delle banche  proprio la declinazione in chiave concorsuale dei conflitti risulta la soluzione di maggiore garanzia e di tendenziale parità di trattamento dei soggetti potenzialmente lesi nei propri diritti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21694.pdf

[cfr. in questa rivista. Corte di Cassazione, Sez. III civ., 20 marzo 2017, n. 7037 https://www.unijuris.it/node/3350]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: