Corte di Cassazione (10528/2019) – Proponibilità in sede di opposizione allo stato passivo da parte del curatore di un'eccezione di compensazione. Presupposti richiesti perchè possa trovare accoglimento.

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Data di riferimento: 
15/04/2019

Corte di Cassazione, Sez.  I civ., 15 aprile 2019, n. 10528 - Pres. Antonio Didone, Rel. Roberto Amatore.

Fallimento – Stato passivo – Giudizio di opposizione –  Eccezione di compensazione sollevata dal curatore – Fatto estintivo o modificativo del credito – Valutazione -  Competenza funzionale del tribunale – Sussistenza.

Fallimento – Stato passivo – Domanda di insinuazione – Rigetto – Opposizione - Eccezione di compensazione sollevata dal curatore – Controcredito - Requisiti  di certezza e determinabilità – Presupposti necessari – Sussistenza – Esame complesso – Valutazione non demandabile al giudice dell'opposizione

Fallimento – Azione revocatoria – Esperimento da parte della curatela – Accoglimento – Credito della massa – Stato passivo  - Compensabilità con un credito del fallito – Esclusione -  Difetto del requisito della reciprocità.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale fallimentare è investito della competenza a decidere su tutti i fatti modificativi od estintivi dei crediti azionati dai creditori concorsuali, sicché il curatore può proporre in detta sede una eccezione riconvenzionale di compensazione al solo fine di ottenere il rigetto della domanda di partecipazione al concorso (Massima ufficiale) [nello specifico, la Corte ha escluso che il giudice dell'opposizione, alla luce del disposto del primo comma dell'art. 95 L.F., non fosse competente a decidere in merito ad una eccezione di compensazione che era stata sollevata in quella sede dal curatore con riferimento al credito di cui si era richiesta l'insinuazione al passivo fallimentare, essendo invero prevista dall'art. 24 L.F. una competenza funzionale ed inderogabile in  favore di detto giudice, competenza che concentrava  l'esame, in un unico contesto decisionale, sia dei fatti costitutivi dei crediti azionati dai creditori concorsuali (e della loro opponibilità al fallimento) sia dei contrapposti fatti estintivi o modificativi del credito come eccepiti dalla curatela fallimentare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Affinchè operi la compensazione legale e giudiziale il credito opposto in compensazione deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto, se del caso anche a seguito di impugnazione,  a modificazione non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza [nello specifico, la Corte ha respinto il ricorso proposto dal Fallimento nei confronti dell'ammissione al passivo di un credito,  in quanto ha confermato che, come già sostenuto dal Tribunale, il controcredito risarcitorio opposto in compensazione dalla curatela non aveva le caratteristiche di certezza, né tanto meno di determinabilità necessarie, onde, contrariamente alla previsione di cui all'art. 1243, secondo comma c.c. avrebbe richiesto una complessa istruttoria non demandabile al giudice dell'opposizione allo stato passivo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il credito vantato dalla massa a seguito dell'accoglimento di una domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore non può essere compensato, per difetto del requisito della reciprocità, con un credito che il soggetto che sia risultato soccombente nel corso di quel giudizio vanti nei confronti del fallito e che risulti essere già stato ammesso al passivo, essendo la compensanzione consentita solo tra debiti e crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi col fallito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21743.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: