Tribunale di Bologna – Mancata ammissione al passivo di crediti derivanti da strumenti finanziari partecipativi, in ragione dell'eccezione di compensazione sollevata dalla curatela. Modificazione della domanda in sede di opposizione: limiti.

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Data di riferimento: 
01/10/2020

Tribunale Ordinario di Bologna, Sez. IV civ., 01 ottobre 2020 – Pres. Fabio Florini, Rel. Rita Chierici, Giud. Anna Maria Rossi.

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Struttura devolutiva di quel  giudizio – Opponente – Modifica della domanda originariamente formulata -  Limi ti di ammissibilità.

Fallimento -  Credito insinuato – Mancata ammissione – G.D. -  Riscontrata compensazione con un controcredito della procedura – Legittima esclusione – Precedente diffida di pagamento inviata dalla curatela – Irrilevanza.

Fallimento – Stato passivo – Strumenti finanziari partecipativi -  Soggetto a cui sono stati attribuiti - Istanza di restituzione – Presupposto perché possa  trovare accoglimento – Previsione in sede di statuto o di regolamento di emissione.  

Il giudizio di opposizione allo stato passivo è un giudizio a struttura tipicamente devolutiva, in quanto attribuisce  al  giudice dell'impugnazione il potere di conoscere, nei limiti che sono stati oggetto dei motivi proposti dalla parte impugnante, vale a dire nei limiti del “devolutum”, la materia decisa dal primo giudice. Ciò non toglie che possa ritenersi consentita all'opponente la modificazione della domanda originariamente formulata in sede di insinuazione al passivo, laddove però essa  non comporti alcuna variazione del fatto giuridico posto a fondamento della pretesa e non importi elementi nuovi che immutino il fatto costitutivo del diritto vantato [nel caso di specie la domanda indicata nelle conclusioni dall'opponente è stata considerata ammissibile in quanto non aveva ampliato il thema decidendum e non aveva mutato i fatti costitutivi, ma aveva semplicemente portata limitativa rispetto a quella originariamente formulata in sede di insinuazione al passivo] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

I crediti vantati dall’opponente, in relazione ai quali il Giudice Delegato ha accertato, come da eccezione fatta valere in tal senso dalla Curatela in sede di predisposizione del progetto di stato passivo, la compensazione con un controcredito della procedura, si devono considerare per tale ragione  legittimamente esclusi dallo stato passivo; ciò anche laddove la Curatela avesse, precedentemente  all'esame  del passivo, già inviato al creditore una diffida  avente ad oggetto  il pagamento dell'intero credito vantato dal fallimento, non potendosi considerare una tale iniziativa come rinuncia ad eccepire in un momento successivo la compensazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Gli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346 c.c., aventi natura ibrida tra azioni e obbligazioni, che vengono emessi  da una società a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, sono disciplinati, non valendo per essi le normali regole contrattuali, esclusivamente dallo statuto e/o dall'eventuale regolamento di emissione, onde solo nel caso di espressa pattuizione in tal senso tra le parti è previsto che ne sia prevista la restituzione,  ragion per cui, nel caso siano stati emessi da  soggetto poi fallito, i crediti restitutori che ne derivano possono essere ammessi al passivo per il loro valore nominale ai sensi dell'art. 58 L.F., esclusivamente se l'autonomia privata ne abbia prevista la restituzione e solo se si siano verificati i presupposti cui la stessa è  stata condizionata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24573.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: