Corte di Cassazione (28387/2020) – Espropriazione e vendita forzata immobiliare: cancellazione immediata dei vincoli gravanti sul bene come trasferito all'aggiudicatario.
Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 14 dicembre 2020, n. 28387 – Pres. Camilla Di Iasi, Rel. Franco De Stefano.
Espropriazione e vendita forzata immobiliare - Decreto di trasferimento del bene - - Contestuale estinzione dei gravami - Ufficio provinciale del territorio-Servizio di pubblicità immobiliare – Immediata cancellazione - Necessità di attendere il decorso del termine di proponibilità delle opposizioni - Esclusione.
Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio - Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l'Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell'art. 617 cod. proc. civ.. (Principio di diritto)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24684.pdf
[la Corte ha al riguardo osservato che nessun pregiudizio irreparabile patisce, sia nella procedura esecutiva concorsuale che in quella individuale, a motivo della cancellazione dei gravami il titolare delle formalità; quanto alla prima ipotesi, in virtù dello spossessamento del debitore che deriva dalla dichiarazione di fallimento e grazie alle tutele allestite dagli artt. 42, 44 e 45 L.F., i creditori muniti di prelazione non perdono infatti i diritti che già risultavano opponibili al fallimento anche se la relativa iscrizione sia stata fisiologicamente cancellata dai registri immobiliari all'esito della vendita fallimentare, e ciò sia nel caso di riacquisizione del bene, dietro restituzione del prezzo all'aggiudicatario, sia nel caso in cui ciò sia impossibile, dovendo quelli stessi essere comunque soddisfatti secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione accertate ai sensi degli artt. 52 e 93 ss. L.F. (cfr. in questa rivista: Tribunale di Prato, Sez. Unica Civile, 03 settembre 2018 https://www.unijuri,s.it/node/4490); quanto alla seconda ipotesi, vale a dire nell'esecuzione individuale, l'ipoteca fisiologicamente estinta in forza del decreto che conclude la vendita forzata non cessa di tutelare il suo titolare perché proietta i suoi effetti, conservando la collocazione preferenziale del credito cui ineriva, nella successiva fase di ripartizione del ricavato, in quanto gli originari vincoli si trasferiscono dal bene espropriato alla somma di denaro in cui esso si è convertito]. (Pierluigi Ferrini -Riproduzione riservata)