Tribunale di Napoli – Accordi di ristrutturazione: considerazioni in tema di scopo, modalità e natura della procedura e di opposizione proposta da un socio.

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Data di riferimento: 
03/05/2021

Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 03 maggio 2021.

Accordi di ristrutturazione dei debiti –  Causa della procedura – Modalità di svolgimento possibili.

Società di capitali - Accordi di ristrutturazione dei debiti – Socio – Detenzione di quote di partecipazione – Opposizione all'omologazione – Legittimazione da non riconoscergli – Ragione – Necessario ricorso a forme di tutela interna.

Accordi di ristrutturazione dei debiti –  Procedura da ritenersi di natura concorsuale – Circostanze non idonee ad escluderla - Fondamento.

La causa sottesa gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis L.F. deve ritenersi essere quella di realizzare il ripristino della solvibilità dell'impresa onde realizzare il soddisfacimento del ceto creditorio in modo più favorevole rispetto all'alternativa fallimentare, solvibilità da attuarsi facendo ricorso ad accordi di natura privatistica nei modi più diversi, dalla continuità diretta o indiretta alla liquidazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) La posizione del socio, rispetto agli atti che concernono la gestione della società di capitali di cui detenga quote di partecipazione (finanche pari al 100% del capitale) è tutelabile unicamente con strumenti interni, rappresentati dalla possibilità di insorgere contro le delibere o di far valere la responsabilità degli organi sociali che quelle scelte abbiano adottato, mentre non implica la legittimazione  ad assumere iniziative esterne, come quella di proporre opposizione avverso la proposta di ristrutturazione del debito mediante lo strumento di cui all’art. 182 bis L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

Non osta al riconoscimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti di una concorsualità, seppur attenuata,  la circostanza che gli stessi, data la loro natura accentuatamente consensuale, possano prevedere una regolamentazione degli interessi coinvolti in tutto o in parte derogatoria delle norme dettate per il fallimento e il concordato preventivo, basti pensare al fatto per cui i creditori possano anche non aderirvi, in tal caso restando inalterato il rapporto obbligatorio nei loro confronti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25410.pdf

[con riferimento al contenuto della prima massima, il Tribunale ha sottolineato che non possa  trascurarsi come, nel nuovo codice della crisi d'impresa, l'art. 61 sia rubricato “accordo di ristrutturazione estesa”, configurando uno strumento “che abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'art. 84, comma 2,  e che i creditori vengano soddisfatti in maniera significativa o prevalente dal ricavato delle liquidità aziendale”, con ciò implicitamente confermando l'idea della codificazione della fattispecie alternativa, e già presente nell'ampia formulazione dell'art. 182 bis L.F., della  ristrutturazione liquidatoria; con riferimento alla terza massima ed in particolare alle decisioni non solo favorevoli ma anche contrarie al riconoscimento della natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione, cfr. in questa rivista: Corte d'Appello di Firenze 07 aprile 2016 https://www.unijuris.it/node/2966; Tribunale Bologna, 17 novembre 2011 https://www.unijuris.it/node/1256; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2018 n. 1182 https://www.unijuris.it/node/3909 e Corte di Cassazione, sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087 https://www.unijuris.it/node/4062].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: