Tribunale di Bologna - Accordi di ristrutturazione - Condizioni di ammissibilità.

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Data di riferimento: 
17/11/2011

Tribunale Bologna, 17 novembre 2011 - Presidente: dott. Giuseppe Colonna, Relatore: dott. Maurizio Atzori

L'intervento è ammissibile in seno al procedimento ex art. 182-bis della legge fallimentare. Tuttavia, l'intervento in via principale è inammissibile in quanto attraverso l'intervento in questione si realizzerebbe la violazione dei termini decadenziali previsti per la proposizione dell'opposizione all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione. E' ammissibile, al contrario, l'intervento adesivo dipendente in cui il soggetto che interviene nel procedimento manifesta l'interesse alla vittoria di una delle parti in causa, senza ampliare il thema decidendum e senza proporre domande ulteriori. (avv. Elisa Vicenzutti - Riproduzione riservata)

E' inammissibile la domanda di accantonamento di somme proposta in seno al procedimento di cui all'art. 182-bis legge fallimentare non rientrando nel novero delle decisioni che il Tribunale può assumere. (avv. Elisa Vicenzutti - Riproduzione riservata)

L'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis legge fallimentare non si trova in rapporto di species a genus rispetto al concordato preventivo in quanto non produce effetti remissori per i creditori dissenzienti o comunque non aderenti al piano e gli accordi con i creditori che rappresentano almeno il 60% del debito globale vengono conclusi con l'impresa nella fase endoprocessuale. Più in generale, l'accordo in questione non appartiene nemmeno al genus delle procedure concorsuali, ma ha natura privatistica in quanto manca, rispetto a queste ultime, il principio dell'universalità nonché lo spossessamento del debitore e la forte giurisdizionalizzazione della procedura. Conseguentemente, le banche e gli enti di intermediazione finanziaria possono utilizzare, in aggiunta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, prevista agli artt.. 80 del Testo Unico bancario e 57 del d.lgs. n. 58 del 1998, lo strumento dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis legge fallimentare la cui funzione viene ravvisata nel superamento dello stato di crisi. Detto accordo si pone, sotto il profilo logico e temporale, in modo alternativo e pregiudiziale rispetto alla procedura di insolvenza sopra citata. (avv. Elisa Vicenzutti - Riproduzione riservata)

Ai fini del calcolo del requisito necessario per accedere alla procedura ex art. 182 bis l.f., rappresentato dalla soglia del 60% dei creditori, non si devono computare i crediti contestati, a meno che le contestazioni non risultino ictu oculi infondate e strumentali al raggiungimento della soglia in questione. (avv. Elisa Vicenzutti - Riproduzione riservata)

Il controllo effettuato in sede di omologazione da parte del Tribunale è diverso a seconda che vi siano o meno opposizioni. Nella prima ipotesi, il controllo è di legittimità e di attuabilità dell'accordo sotto il profilo della logicità del piano stesso e della coerenza della relazione del professionista. Al contrario, qualora vi siano opposizioni, il giudizio di omologazione subisce un'estensione cognitoria in quanto il Tribunale può verificare i singoli aspetti di fattibilità del piano nei limiti delle contestazioni avanzate dagli opponenti. (avv. Elisa Vicenzutti - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: