Tribunale di Genova – Possibile omologa del concordato preventivo nonostante l'amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali abbiano espresso voto negativo: presupposti necessari.
Tribunale di Genova, Sez. VI civ. - Ufficio Fallimentare, 18 maggio 2021 – Pres. Roberto Braccialini, Rel. Andrea Balba, Giud. Pietro Spera.
Concordato preventivo – Assemblea dei creditori - Voto negativo dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali – Cram down - Art. 180, comma 4, L.F. - Interpretazione.
Concordato preventivo – Omologazione - Art. 180, comma 4, L.F. - Applicabilità - Maggior convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria – Presupposto necessario - Vaglio da considerarsi rimesso al giudice ordinario fallimentare.
L’art. 180, comma 4, L. fall., come modificato dall’art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 248, entrato in vigore il 4 dicembre 2020, il quale prevede testualmente "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione é determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria" deve ritenersi applicabile oltre che in caso di mancata manifestazione del voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, anche, alle medesime condizioni, laddove quelli stessi esprimano in sede di approvazione della proposta un voto negativo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non può che essere rimesso al giudice ordinario fallimentare, e non al giudice amministrativo o a quello tributario, il vaglio sulla maggior convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria, in quanto valutazione da compiersi sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore e di ogni altro elemento acquisito al procedimento in corso, in primo luogo la relazione ex art. 172 L.F. del Commissario Giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25401.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale Ordinario di La Spezia, 14 gennaio 2021https://www.unijuris.it/node/5474 e Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 25 marzo 2021, n. 8504https://www.unijuris.it/node/5574]