Corte di Cassazione (19461/2021) - Soggetti legittimati alla presentazione del ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost.avverso il decreto di omologazione pronunciato in assenza di opposizioni, ai sensi dell'art. 129, comma 4, L. fall.

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Data di riferimento: 
08/07/2021
Cass., Sez. 1, 8 luglio 2021, n. 19461, Pres. Genovese, Est. Fidanzia
Concordato fallimentare - Decreto di omologazione ex art. 129 L.F. - Pronuncia in assenza di opposizioni - Ricorso per cassazione - Soggetti legittimati.
In tema di concordato fallimentare, avverso il decreto di omologazione pronunciato in assenza di opposizioni, ai sensi dell'art. 129, comma 4, L. fall., non è legittimato alla presentazione del ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost. il creditore che abbia ricevuto la comunicazione individuale del deposito del decreto ex art. 129, comma 2, L. fall. e che sia stato conseguentemente posto nelle condizioni di poter proporre opposizione (facoltà non esercitata) nel termine ex art. 129, comma 3, L. fall.; tale legittimazione spetta, pertanto, solo a quei soggetti potenzialmente interessati al decreto di omologa del concordato fallimentare che, pur pienamente identificabili dall’esame degli atti della procedura fallimentare, non abbiano ricevuto la comunicazione del decreto del giudice delegato riportante la proposta di concordato.
Massima Ufficiale

[nello specifico, il ricorso della ricorrente, è stato dichiarato inammissibile per non avere la stessa dedotto  di non aver  ricevuto, quale creditrice parzialmente ammessa al passivo ed opponente, la comunicazione relativa al deposito del decreto con cui il giudice delegato aveva fissato il termine per proporre opposizione all'omologa del concordato fallimentare, che le doveva essere viceversa stata  inviata, né eccepito che le era stato conseguentemente impedito di poter proporre , nel termine ex art. 129, comma 2, legge fall.,  alla omologazione dello stesso].

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-8-luglio-2021-n-194...

 

[cfr. in questa rivista; Corte Costituzionale, 23 luglio 2010, n. 279   https://www.unijuris.it/node/1118  che ha espresso un principio, estensibile  a tutte le  fattispecie nelle quali, nell’ambito della procedura fallimentare, si ponga l’esigenza di impugnare provvedimenti lesivi di diritti soggettivi (come, nello specifico , il decreto di omologa del concordato fallimentare), secondo cui la pubblicazione del  provvedimento con le modalità di cui all’art. 17 legge fall., come momento da cui far decorrere il termine per la proposizione dell’impugnazione, non può che rappresentare una scelta obbligata ove sia impossibile o estremamente difficile individuare i destinatari del provvedimento, ma tale forma di comunicazione non trova una giustificazione razionale laddove dall’esame degli atti della procedura fallimentare i potenziali interessati  a proporre impugnazione risultino pienamente identificabili, dovendo in tal caso gli stessi essere individualmente informati  dell'avvenuta pronuncia di quel provvedimento (nel caso del decreto con cui il giudice delegato fissa il termine entro il quale può essere proposta opposizione all'omologa del concordato fallimentare, gli interessati  devono, in tal caso, venire personalmente informati dal curatore ai sensi dell'art. 129, secondo comma, L.F. al fine di essere messi nella condizione di poter proporre opposizione nel termine loro concesso].

  

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: