Tribunale di Reggio Emilia – Concordato preventivo: considerazioni in tema di ammissibilità della proposizione di proposte concorrenti e di validità delle stesse.
Tribunale di Reggio Emilia, Sez. fallimentare, 09 giugno 2022 (data della pronuncia) – Pres. Francesco Parisoli, Rel. Nicolò Stanzani Maserati, Giud. Simona Boiardi.
Debitore – Proposizione di una domanda di concordato preventivo – Successiva rinuncia – Deposito di una seconda domanda – Totale novità rispetto alla precedente – Proposta concorrente – Formulazione da parte di un creditore – Rappresentazione di almeno il 10% dei crediti complessivi – Presupposto richiesto perché risulti procedibile – Situazione patrimoniale risultante dalla seconda proposta - Metro di paragone cui fare riferimento.
Concordato preventivo – Previsione del “pagamento” dei chirografari in una percentuale di almeno il 40% - Condizione che esclude risulti possibile la presentazione di domande concorrenti – Necessaria equiparazione del termine “pagamento” con quello “soddisfazione” - Fondamento.
Concordato preventivo - Proposizione di proposte concorrenti - Contestuale deposito della relazione del professionista attestatore – Obbligo cui il creditore è generalmente tenuto - Mancata allegazione – Inammissibilità di una successiva sanatoria.
Laddove la debitrice abbia formulato una domanda di concordato preventivo innovativa rispetto alla precedente dalla stessa depositata, cui abbia rinunciato e sia stata perciò dichiarata improcedibile, ed in concreto la seconda domanda di concordato si manifestati come tale, distinguendosi sia sotto il profilo del piano (modifiche strutturali) sia sotto il profilo della proposta (miglior trattamento per i creditori) rispetto alla prima, onde possa escludersi che detta iniziativa integri un'ipotesi di abuso del diritto, è solo alla situazione patrimoniale depositata al momento della seconda domanda che si deve far riferimento per verificare, al fine dell'ammissibilità della proposizione di una proposta concorrente, che la stessa sia stata formulata da un creditore che rappresenti, ai sensi dell'art. 163, quarto comma, L.F., almeno il dieci per cento dei crediti complessivi come dichiarati dal proponente il concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento alle preclusioni alla presentazione di proposte concorrenti, ed in particolare al disposto l'art. 163, quinto comma, L.F., laddove fa riferimento, per escluderne l'ammissibilità, all'eventualità che il proponente il concordato si sia proposto, come da attestazione del professionista indipendente dallo stesso nominato, di assicurare ai creditori chirografari una percentuale (da considerarsi media) di “pagamento” di almeno il quaranta per cento (e di almeno il trenta per cento in caso di concordato con continuità aziendale), si deve ritenere che detta disposizione debba intendersi riferita non solo all'uso del denaro ma anche all'utilizzo di un qualsiasi mezzo di soddisfazione; ciò in quanto la disciplina fallimentare utilizza i termini “pagamento” e “soddisfazione” alla stregua di sinonimi, avvalendosi indifferentemente dell'una e dell'altra espressione per esprimere il medesimo concetto di atto estintivo. Emblematica, al riguardo, è in particolare la previsione dell'art. 177, comma 2, L.F. secondo cui i creditori privilegiati, dei quali la proposta di concordato preveda l'integrale “pagamento”, non hanno diritto di voto salvo che non rinuncino, anche in parte, alla prelazione. In quel caso è evidente come il termine «pagamento» sia stato utilizzato dal legislatore fallimentare quale sinonimo di «soddisfazione» del credito in quanto non sarebbe ammissibile che proprio nel momento più rilevante della procedura concordataria le due forme di ristoro non si potessero considerare equivalenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La proposta concorrente, ai sensi della previsione di cui all'art. 163, quarto comma, ultima parte, L.F. deve essere corredata dalla relazione di fattibilità del professionista di cui all’art. 161, comma 3, L.F. a meno che non presenti aspetti che la distinguano da quella principale e che non siano pertanto stati già oggetto di verifica da parte del Commissario giudiziale. Il vizio costituito dalla mancanza della relazione nel caso in cui la stessa risulti necessaria non può essere sanato nel termine di 15 giorni previsto dall’art. 172, comma 2, L. F. stante che detta disposizione, laddove consente anche al creditore concorrente di modificare la sua proposta, presuppone comunque l'originaria ammissibilità di quella originaria da obbligatoriamente presentarsi nel termine di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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