Tribunale di Milano – Sovraindebitamento: anche alle procedure di accordo con i creditori assoggettate alla legge fallimentare è applicabile per analogia l'art. 91 CCII che disciplina le offerte concorrenti nel concordato preventivo .

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Data di riferimento: 
26/09/2022

Tribunale di  Milano, Sez. Fallimentare, 26 settembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice designato Carmelo Barbieri.

Sovraindebitamento – Proposta di accordo con i creditori assoggettata alla  legge fallimentare – Contratti già conclusi con soggetti già individuati – Previsione dell'utilizzo delle somme da questi già bonificate - Disciplina delle offerte concorrenti dettata dal codice della crisi per il concordato preventivo – Applicabilità in via analogica – Fondamento.

Con riferimento ad una proposta di accordo con i creditori presentata da una Onlus sovraindebitata ai sensi dell'art. 7 e ss. della L.3/2021 che prevedeva la messa a disposizione dei creditori di tutta la somma di denaro che era stata bonificata anticipatamente a quell'Associazione da soggetti terzi già individuati, in particolare sulla base di un contratto di subconcessione di un immobile e di un contratto di gestione di un terreno che la proponente aveva  in concessione,  nonché di un contratto di vendita di beni specifici, tutti già sottoscritti ma che era previsto sarebbero entrati in vigore solo con l'omologa della proposta, il Tribunale,  pur essendo la stessa, in forza del regime transitorio previsto dall'art. 390 CCII assoggettata alla disciplina della legge fallimentare in quanto depositata prima dell'entrata in vigore di quel codice, ha ritenuto che risultasse applicabile anche in quel caso per analogia il disposto dell'art. 91 CCII (già art. 163 bis L.F.), che disciplina le offerte concorrenti nel concordato preventivo; ciò nel rispetto del principio di competitività che conforma tutto il sistema delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle in materia di sovraindebitamento, e alla luce in particolare del disposto dell'art. 81 CCII che fissa le modalità di esecuzione del concordato minore. Ritenuto pertanto che fosse necessario sondare il mercato alla ricerca di altri soggetti interessati alla stipula di contratti di quel tipo ha invitato i gestori della crisi ad attivarsi in tal senso, riservandosi all'esito di tale operazione di determinare con successivo decreto le specifiche condizioni  e garanzie di una procedura competitiva di cui necessariamente disporsi lo svolgimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28049.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: