Tribunale di Ravenna – Composizione negoziata di gruppo avviata dalla società c.d. holding: previsione della liquidazione di parte delle associate e intento di addivenire alla conclusione di un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa.

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Data di riferimento: 
24/02/2023

Tribunale Ordinario di Ravenna, Sez. civ. - VG, 24 febbraio 2023 (data della pronuncia) – Giud. Paolo Gilotta.

Composizione negoziata di gruppo - Proposta avanzata dalla capogruppo, c.d. società “holding” - Istanza di conferma di misure protettive nei confronti di tutte le associate – Previsione della messa in liquidazione di alcune - Risanamento unitario con permanere della continuità di gruppo – Presupposto necessario.

Composizione negoziata di gruppo e conferma delle misure protettive – Risanamento conseguibile facendo ricorso ad un accordo ad efficacia estesa - Ammissibilità – Fondamento  - Percorso concorrente con quello di pre-accordo previsto dall'art. 61 CCII – Opzione per l'uno o l'altro strumento di composizione della crisi – Facoltà che di per sé non costituisce in ogni caso ipotesi di abuso.

Con riferimento ad una proposta di composizione negoziata di gruppo come predisposta dalla società holding, con contestuale richiesta di misure protettive estesa a tutte le società del gruppo, si può considerare coerente con l'obiettivo di risanamento, che costituisce presupposto per il loro riconoscimento, la previsione di un ridimensionamento del perimetro di gruppo e quindi anche della liquidazione, al fine di realizzare un surplus di tipo economico e di realizzare un risparmio di costi, di una parte anche consistente delle società soggette alla direzione e controllo della ricorrente,  laddove le sinergia tra quelle che continuano a farne parte e, quindi, la continuità di gruppo risulti comunque conservata; ciò in ragione del fatto che il Legislatore del Codice (art. 25 CCII) ha implicitamente riconosciuto che il valore della continuità di gruppo non corrisponde alla somma atomistica di quello delle sue componenti, potendo apprezzarsi indipendentemente dalle sorti di talune di quelle, e dovendosi comunque tutelare quale bene in sé. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non è preclusivo, ai fini dell’accesso alla composizione negoziata e, a cascata, al riconoscimento delle misure protettive il fatto che sia la ricorrente che l'esperto correlino le ragionevoli prospettive di risanamento all’eventuale omologazione di un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (cfr. art. 61 CCII), ciò sia perché risulta impossibile predeterminare e prevedere l'esito delle trattative, sia in quanto l’omologazione di un accordo ex art. 57, 60 e 61. CCII risulta  comunque normativamente configurata e regolamentata all'art, 23, secondo comma, lettera b), CCII, sia pure per il caso in cui all'esito delle trattative non risulti individuata una soluzione tra quelle di cui al primo comma di detto articolo, e quindi secondariamente rispetto alle opzioni favorite dal legislatore, onde appare legittimo, per l’imprenditore che chieda la nomina dell’esperto, assumere già in partenza l’obiettivo secondario dell’accordo di ristrutturazione, in quanto realisticamente ritenuto più conveniente, e con l’ovvio limite dell’abuso [al riguardo il Tribunale ha sottolineato, in ragione di quanto precisato dall'art. 54, quarto comma, CCII, che l'imprenditore che intenda ottenere misure protettive abbia a disposizione, nel carnet processuale offerto dal CCII, e pur quando palesi l’intento di voler addivenire all’omologazione di un accordo di ristrutturazione, tanto la soluzione della composizione negoziata quanto quella del c.d. pre-accordo di cui al terzo comma di detto articolo (ipotesi già prevista dall'art.182 bis, sesto comma, L.F.), senza che l’opzione per l’una  piuttosto che per l’altra possa configurarsi in sé come scelta abusiva]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28831.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza