Corte di Cassazione (29421/2023) – Impugnazione dello stato passivo: il creditore già ammesso può provare il proprio diritto sia mediante indicazione di prove costituende sia mediante produzione di nuovi documenti.

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Data di riferimento: 
24/10/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 ottobre 2023, n. 29421 – Pres. Rel. Mauro Di Marzio.

Fallimento – Stato passivo – Impugnazione dei crediti ammessi – Creditore ammesso onerato della prova – Indicazione di prove costituende e produzione di nuovi documenti  – Modalità ammissibili  - Necessario ricorso entro il termine di costituzione.

In ambito di impugnazione dello stato passivo, il creditore già ammesso rimane onerato della prova dei fatti costitutivi del proprio diritto e a tal fine, oltre a dedurre prove costituende, è legittimato a produrre a pena di decadenza, entro il termine di costituzione di cui all'art. 99, comma 6, l.fall., nuovi documenti non prodotti nella fase di verifica davanti al giudice delegato. (Massima Ufficiale)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30307/CrisiImpresa?Impugnazione-dello-stato-passivo-e-oneri-probatori-del-creditore-gi%C3%A0-ammesso

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-24-ottobre-2023-n-29421-pres-est-di-marzio

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30514/CrisiImpresa?Impugnazione-dello-stato-passivo%3A-il-creditore-gi%C3%A0-ammesso-pu%C3%B2-produrre-nuovi-documenti-non-prodotti-nella-fase-di-verifica-davanti-al-giudice-delegato

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: