Corte di Cassazione (35668/2023) – Fallimento del garante: è irrilevante, in sede di insinuazione al passivo, la mancata notifica alla società garantita degli avvisi di accertamento con i quali sono le stati disconosciuti crediti IVA oggetto di rimborsi.
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Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 dicembre 2023, n. 35668 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Angelina-Maria Perrino
Disconoscimento di crediti IVA rimborsati - Polizza fideiussoria ex art. 38 bis del D.P.R. n. 663/1972 - Fallimento del garante – Agenzia delle Entrate – Insinuazione al passivo degli importi garantiti – Debiti scaduti ex art. 55, comma 2, L.F. - Omessa notifica degli avviso di accertamento alla società garantita – Irrilevanza – Autonomia dei rapporti tra l'agenzia e il garantito e tra la stessa e il garante.
Ai fini della operatività della polizza fideiussoria prevista dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, il fallimento del garante - i cui debiti si considerano scaduti ex art. 55, comma 2, l.fall., agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di fallimento - rende irrilevante l'omessa notificazione nei suoi confronti della richiesta di pagamento, in quanto l'esercizio del diritto potestativo di escussione è ravvisabile nella domanda di ammissione al passivo. (Massima Ufficiale)