Corte di Cassazione (34377/2024) – Accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale: termini che il debitore deve rispettare prima di poter presentare un'istanza di applicazione del cram down fiscale.

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Data di riferimento: 
24/12/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 dicembre 2024, n. 34377 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Francesco Terrusi.

Accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale – Domanda del debitore di omologazione con applicazione del cram down – Termine concesso dalla legge all'erario per esprimersi – Necessario coordinamento di quel termine con quello per proporre opposizione – Pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese – Momento da cui far decorrere entrambi.

In tema di accordo di ristrutturazione dei debiti contenente proposta di transazione fiscale, la domanda di omologazione da parte del debitore deve rispettare il termine concesso al creditore erariale per potersi esprimere sulla stessa, termine che deve a sua volta raccordarsi col perfezionamento dei tempi concessi per poter proporre opposizione, dovendo pertanto farsi entrambi decorrere dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, con la conseguenza che non è dato al debitore presentare la domanda di omologazione prima della scadenza, determinandosi altrimenti una possibile lesione del contraddittorio e del diritto di difesa dei creditori soggetti al cram down. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-i-24-dicembre-2024-n-34377-pres-ferro-est-terrusi

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32697/CrisiImpresa?Accordo-di-ristrutturazione-e-richiesta-di-omologa-anteriore-alla-scadenza-del-termine-concesso-all%27amministrazione-finanziaria

[con riferimento alla necessità del rispetto di precisi termini per proporre domanda di omologazione anche nel caso di procedure di quel tipo aperte nella vigenza del codice della crisi, così dispone, alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 136/2024 (Correttivo), in particolare l'art. 63, terzo comma, C.C.I.: “La domanda di omologazione è proposta una volta ottenuta l’adesione o, in difetto, decorsi i termini di cui al comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo. Il debitore avvisa dell’iscrizione della domanda nel registro delle imprese l’amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata alle sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante. Per l’amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, il termine per l’opposizione di cui all’articolo 48, comma 4, decorre dalla ricezione dell’avviso”].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: