Corte di Cassazione (9451/2025) – Il recupero tramite insinuazione al passivo del credito per revoca degli aiuti di stato concessi in violazione dei principi euro unitari alla società poi fallita non è soggetto ad alcun termine.

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Data di riferimento: 
11/04/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ, 11 aprile 2025, n. 9541 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Cosmo Crolla.

Fallimento di società già beneficiaria di aiuti di stato – Avvenuta concessione in violazione dei principi euro unitari – Recupero degli stessi mediante istanza di insinuazione al passivo asseritamente tardivo – Esclusione - Applicazione dei principi di effettività e di leale collaborazione da parte del giudice nazionale – Conseguenza – Disapplicazione dell’art. 101, comma 6, L. fall. - Iniziativa necessaria da considerarsi non assoggettata ad termine alcuno.

Nel giudizio di accertamento dello stato passivo fallimentare, il giudice preposto alla trattazione di una domanda di ammissione di un credito per il recupero di aiuti di Stato conseguente a una decisione della Commissione europea relativa a somme ottenute dall'imprenditore fallito sulla base di una normativa nazionale confliggente con i principi eurounitari in materia di concorrenza è tenuto, in virtù dei canoni di effettività e leale collaborazione, a disapplicare l'art. 101, comma 6, L. fall. quando tale norma venga a costituire ostacolo o impedimento al perseguimento in concreto del risultato imposto dal diritto comunitario. ( Principio di diritto e Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-11-aprile-2025-n-9451-pres-terrusi-est-crolla

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: