Corte di Cassazione (13493/2025) – Fallimento: ai fini dell'ammissione al passivo di un credito fondato su contratto bancario è necessario fornire prova dello stesso, allegandone copia con data certa anteriore.

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Data di riferimento: 
20/05/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 maggio 2025, n, 13493 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Filippo D'Aquino.

Dichiarazione di fallimento – Crediti derivanti da contratti bancari – Insinuazione al passivo – Necessità che vengano prodotti come recanti una data certa anteriore.

La terzietà del curatore in sede di stato passivo (Cass., Sez. U., n. 4213/2013) comporta che le pretese creditorie devono essere fatte valere con documentazione avente data certa ex art. 2704 cod. civ., antecedente all'apertura del fallimento; pertanto, ove si trattasi di contratti per i quali la prova scritta è prevista ad substantiam, come per i contratti bancari a termini di quanto dispone l’art. 117, comma 1, d. lgs. n. 385/1993, la prova deve essere indefettibilmente data con documentazione scritta avente data certa, non surrogabile con altri mezzi, onde con riferimento ai crediti derivanti dai contratti su richiamati deve essere allegata alla domanda di insinuazione copia degli stessi aventi data certa, non essendo idonea a provarne l'esistenza la produzione degli estratti conto, benché integrali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33171/CrisiImpresa?Ammissione-al-passivo-di-credito-fondato-su-contratti-bancari%3A-occorre-la-prova-del-contratto-con-data-certa-anteriore

[cfr. in questa rivista: Cass., Sez. 1, 16 novembre 2022, n. 33724 https://www.unijuris.it/node/6611].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: