Corte d'Appello di Bologna - Composizione negoziata: perché costituisca ostacolo alla pronuncia della liquidazione giudiziale è necessario che la domanda di misure protettive e l'accettazione dell'esperto risultino pubblicate.
Corte d'Appello di Bologna, Sez. III civ., 14 aprile 2025 – Pres. Manuela Velotti, Cons. Rel. Andrea Lama, Cons. Antonella Romano.
Composizione negoziata – Istanza di misure protettive e avvenuta accettazione dell'incarico da parte dell'esperto – Avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese – Conoscibilità da parte dei creditori – Presupposto perché l'avvio di quella procedura risulti d'ostacolo alla pronuncia della liquidazione giudiziale.
Stante che il disposto dell'art. 7 C.C.I. che impone l'accesso prioritario agli strumento di regolazione della crisi non trova applicazione nel caso della composizione negoziata perché da non considerarsi tale, per inibire la pronuncia della liquidazione giudiziale nei confronti di un soggetto nei cui confronti una domanda in tal senso sia stata proposta non risulta sufficiente la sola presentazione della richiesta di nomina dell’esperto e di riconoscimento di misure protettive dal momento che l’effetto impeditivo alla pronuncia della liquidazione giudiziale decorre solo dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza con accettazione dell’esperto, ai sensi dell’art. 18, comma 4, C.C.I., essendo la stessa condizione necessaria perché quelle misure acquistino efficacia così da garantire la conoscibilità formale da parte dei creditori della sussistenza di tale impedimento, evitando iniziative giudiziarie costose ed infruttuose. La circostanza che l'accettazione da parte dell'esperto possa intervenire a nove giorni dalla presentazione dell'istanza ex art.17 C.C.I., costituisce ai sensi dell'art. 13, comma 7, evento fisiologico e quindi è normale che, prima del decorso di tale periodo, la pubblicazione possa non avvenire e, dunque, le misure protettive non operare, onde il debitore dovrebbe tener conto di tale eventualità e agire di conseguenza con tempestività al fine di prevenire l'eventuale esito liquidatorio, neutralizzando così tale possibile lungaggine, oppure potrebbe fare ricorso, per “dominare” i tempi, al deposito di una domanda ex art. 44 C.C.I. con conseguente operatività immediata delle misure protettive. Né in mancanza di tali sue iniziative il debitore ha diritto di ottenere a richiesta un differimento dell'udienza per l'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto la concessione di un rinvio rappresenta una facoltà rimessa al prudente apprezzamento del giudice e l'eventuale diniego alla concessione non determina nullità processuale, né violazione del diritto di difesa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
