Corte d'Appello di Roma – Termine per la presentazione di una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, con applicazione del cram down in presenza di una istanza di liquidazione giudiziale.

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Data di riferimento: 
12/03/2025

Corte d'Appello di Roma, Sez. I civ., 12 marzo 2025 (data della pronuncia) – Pres. Nicola Saracino, Cons. Rel. Elena Gelato, Cons. Maria Aversano.

Domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale - Istanza di applicazione del cram down – Presentazione avvenuta rispetto del termine di 90 giorni di cui all'art. 63, comma 2, C.C.I. -Contemporanea presenza di una domanda di liquidazione giudiziale – Necessaria proposizione della domanda di omologazione entro la prima udienza - Termine perntorio.

È inammissibile, per violazione dell’art. 40, comma 10, C.C.I., la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale e applicazione del cram down fiscale e previdenziale seppur regolarmente presentata dopo il decorso del termine di 90 giorni previsto dall’art. 63, comma 2, ultima parte, C.C.I., come richiesto anche in funzione del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa dei creditori, qualora essa sia comunque depositata in costanza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale successivamente alla prima udienza; ciò deve ritenersi nel rispetto del termine di cui all’art. 40, comma 10, C.C.I. che non contempla deroghe ed eccezioni alcune, se non quando la domanda sia proposta nel rispetto dei termini legislativamente fissati (entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 17, comma 8, C.C.I.) all'esito della composizione negoziata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sent[enze/ultime/33119/CrisiImpresa?Accordo-di-ristrutturazione-e-transazione-fiscale%3A-inammissibilit%C3%A0-della-domanda-di-omologazione-proposta-prima-del-decorso-del-termine-di-90-giorni-e-divieto-di-deposito-di-nuove-domande-dopo-la-prima-udienza-della-procedura-di-liquidazione-giudiziale#google_vignette

[in tema di tempistica da rispettarsi per formulare una domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale laddove formulata con richiesta di applicazione del cram down, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 dicembre 2024, n. 34377 https://www.unijuris.it/node/8214].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza