Corte di Cassazione (20736/2025) – La sentenza dichiarativa della simulazione di un atto trascritto come annotata a margine dello stesso è, se effettuata in conformità al disposto dell’art. 2656 c.c., opponibile ai terzi con effetto ex nunc.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 luglio 2025, n. 20736 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Fidanzia.
Fallimento – Rivendica di immobili rientranti nell’attivo – Avvenuta annotazione della sentenza che ha riconosciuto la simulazione dell’atto, regolarmente trascritto, di vendita di quei beni – Anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento della società acquirente - Opponibilità alla massa a prescindere dalla trascrizione della domanda giudiziale dalla quale è scaturita quella decisione – Efficacia ex nunc risalente al momento in cui l’annotazione ha avuto luogo.
L'annotazione ex art. 2655 c.c. della sentenza dichiarativa della simulazione, pur costituendo una formalità accessoria alla trascrizione dell'atto a margine del quale viene eseguita, svolge una equipollente funzione dichiarativa e non di mera pubblicità-notizia, rendendo la sentenza annotata a margine dell'atto trascritto opponibile ai terzi, mentre l'eventuale previa trascrizione della relativa domanda giudiziale assolve ad una diversa funzione prenotativa dello stesso effetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di rigetto della domanda di rivendica di immobili rientranti nell'attivo fallimentare ritenendo assorbente, ai fini della sua opponibilità alla massa, la circostanza dell'annotazione della sentenza avvenuta anteriormente alla trascrizione dell'apertura del fallimento e irrilevante, a differenza del giudice di merito, il fatto che la domanda giudiziale trascritta riguardasse la revoca dell'atto dispositivo e non la sua declaratoria di simulazione assoluta, richiesta da altra parte processuale che non aveva trascritto la propria domanda giudiziale). (Massima Ufficiale)
[“1) L’annotazione, a norma dell’art. 2655 c.c., della sentenza di declaratoria di simulazione, pur costituendo una formalità accessoria alla trascrizione dell’atto a margine del quale viene eseguita, svolge una equipollente funzione dichiarativa - e non di mera pubblicità-notizia - rendendo la sentenza annotata a margine dell’atto trascritto opponibile ai terzi, mentre l’eventuale previa trascrizione della relativa domanda giudiziale assolve ad una diversa funzione prenotativa dello stesso effetto. 2) Affinché l’annotazione della sentenza svolga la predetta funzione pubblicitaria è necessario che la relativa nota sia redatta osservando le norme che disciplinano la nota di trascrizione, pur con le specificità peculiari derivanti dalla natura accessoria della formalità in oggetto, con la conseguenza che non è richiesta ai fini costitutivi dell’atto la descrizione dei beni, se non allo scopo eventuale di restringere e limitare l’efficacia della vicenda demolitiva dell’atto trascritto solo ad alcuni beni rispetto a quelli precedentemente oggetto di trasferimento. 3) In generale e nel caso di nota di annotazione restrittiva o limitativa del citato effetto demolitorio dell’atto cui accede, la nota deve essere redatta con modalità tali da consentire di individuare senza possibilità di equivoci ed incertezze le persone, i beni e il rapporto giuridico cui si riferisce la sentenza annotata, accertamento che è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei circoscritti limiti della nuova formulazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c.”. (Principi di diritto esposti nella parte motiva della sentenza della Corte come riassunti nella massima di cui sopra)].
