Tribunale di Cassino - Concordato preventivo con riserva: considerazioni in tema di istanza di riconoscimento di una misura cautelare volta ad inibire l’escussione delle garanzie prestate da Medio Credito Centrale.

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Data di riferimento: 
25/09/2025

Tribunale di Cassino, Sez. civile, 25 settembre 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegato Lorenzo Sandulli.

Concordato preventivo con riserva – Istanza di misure atipiche e/o cautelari -Necessità perché possa essere accolta del deposito di un piano anche carattere embrionale – Istanza di riconoscimento in particolare di una misura volta ad inibire l’escussione delle garanzie prestate da Medio Credito Centrale – Inaccoglibilità – Differenza tra procedure concorsuali e composizione negoziata o accordi di ristrutturazione della crisi – Posizione di MCC – Necessità della previsione di un fondo rischi per il caso che si surroghi nella posizione dei creditori bancari.

Nel procedimento di concordato preventivo con riserva, la richiesta di misure atipiche e/o cautelari, in particolare, come di quella come nello specifico formulata dal proponente, di riconoscimento con riferimento a rapporti bancari di una misura volta ad inibire l’escussione delle garanzie prestate da Medio Credito Centrale, necessitano per essere accolte del deposito di un piano, anche a carattere embrionale, che possa permettere il vaglio di fondatezza di tali istanze. Con riferimento a quella particolare richiesta cui si è fatto riferimento, in una procedura concorsuale come quella di concordato preventivo deve tenersi in debita considerazione la posizione di tutti i creditori; invero, per quanto il garante MCC (lì dove non si sia ancora surrogato nella posizione della banca garantita) sia un creditore solamente potenziale e, quindi, nella strutturazione di una proposta di concordato, non votando, non debba essere classato, la sua posizione deve essere sin da subito considerata mediante la previsione di un fondo rischi e delle risorse finanziarie per alimentarlo; fondo che, pur ipotizzando una falcidia non inferiore alla capienza del privilegio mobiliare, non può nemmeno essere di esigua entità, dovendo prevedere un soddisfacimento che tenga conto del c.d. super-privilegio del garante pubblico. Né ai fini dell’accogliibilità di quella specifica istanza può infatti porsi sullo stesso piano composizione negoziata e accordi di ristrutturazione della crisi da un lato e procedure concorsuali dall’altro (nelle quali rientra appunto il concordato preventivo), invocando il medesimo regime di tutela valevole per i primi due istituti anche per le procedure concorsuali in quanto una tale richiesta non considera che nei primi due istituti il debitore è libero di stringere accordi con singoli creditori e non con altri, singoli creditori che possono anche rinunciare alle loro prelazioni, ragion per cui le misure protettive del patrimonio del medesimo possono applicarsi in maniera più elastica e possono finanche arrivare ad inibire azioni di singoli creditori, in favore di altri. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33713/CrisiImpresa?Misure-atipiche-e-cautelari-nel-concordato-preventivo-con-riserva-e-fondo-rischi-per-MCC

[quanto al fatto che le misure cautelari richieste in fase prenotativa, in particolare volta all'accesso al concordato preventivo, per poter essere concesse, devono risultare, a fronte di uno stato di crisi o di insolvenza come necessariamente sussistente, concretamente funzionali al risanamento e sorrette da un percorso chiaro e strutturato, seppur meramente accennato  (id est, ricorrenza dei presupposti del fumusboni iuris e del periculum in mora), cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano, 22 giugno 2025 https://www.unijuris.it/node/8771].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza