Corte di Cassazione (1154/2026) – Amministrazione straordinaria: considerazioni in tema di diritto al compenso del professionista che ha assistito l’imprenditore e presupposto perché ne possa essere ridotto l’ammontare.

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Data di riferimento: 
20/01/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 gennaio 2026, n. 1154 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Filippo D’Aquino.

Amministrazione straordinaria - Dichiarazione di insolvenza di un imprenditore volta all’apertura di quella procedura – Assistenza prestata a tal fine da un professionista – Estensione dell’incarico – Presupposto sufficiente perché abbia diritto a compenso e perché ne possa essere ridotto l’ammontare.

Amministrazione straordinaria - Compenso del professionista – Avvenuta riduzione percentuale del suo ammontare da parte del giudice del merito – Decisione non censurabile in sede di legittimità.

La prestazione del professionista che assiste il debitore nella predisposizione del ricorso ex art. 5 d.lgs. n. 270/1999 volto al riconoscimento del di lui stato di insolvenza, come accertabile anche d’ufficio, deve comprendere anche la segnalazione, senza la necessità della predisposizione di un “piano” di ogni elemento utile all’accertamento della ricorrenza dei requisiti soggettivi ex art 2 per l’apertura, ove ne ricorrano i presupposti, della amministrazione straordinaria e del presupposto oggettivo delle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico richieste ex art. 27 per l’apertura di quella procedura, ciò pur essendo il Commissario Giudiziale che ex art. 28 con la sua relazione ne certifica poi la sussistenza e l’Autorità amministrativa ex art. 29 che ne dà, esprimendo un parere al riguardo, eventualmente conferma. L’assenza o l’incompletezza di detti elementi informativi da parte del professionista non preclude il diritto di quello del compenso, ma costituisce elemento valutabile ai fini della quantificazione e della liquidazione dello stesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non è censurabile in sede di legittimità nel caso in cui la società assistita venga dichiarata fallita, in quanto non ammessa all’amministrazione straordinaria, l’opzione del giudice del merito di applicare una specifica riduzione degli onorari del professionista, ove questa (come nella specie quella tra il %50%e il 70% prevista dall’art. 44, comma 1, lett. b) , del D.M. n. 169/2010, relativo alla liquidazione del compenso dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in tema di assistenza alle procedure concorsuali, non conclusasi con esito favorevole) sia compresa nella forchetta indicata dalla norma. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34223/CrisiImpresa?Amministrazione-straordinaria%3A-la-prestazione-del-professionista-che-assiste-il-debitore-comprende-anche-la-segnalazione-di-elementi-utili-all%E2%80%99accertamento-delle-concrete-prospettive-di-recupero%3F

[in senso conforme alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 aprile 2021, n. 10973 https://www.unijuris.it/node/5748].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: