Corte di Cassazione (13318/2026) – Correzione dell’errore materiale dello stato passivo: il termine per l’impugnazione decorre dalla definitività del reclamo contro il decreto di esecutività.

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Data di riferimento: 
08/05/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 8 maggio 2026, n. 13318 – Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino

Fallimento – Stato passivo – Impugnazione ex art. 98, comma 3, l. fall. – Credito ammesso – Procedimento di correzione di errore materiale – Reclamo ex art. 26 l. fall. – Decorrenza del termine per l’impugnazione – Definitività del reclamo – Interesse ad agire.

In tema di impugnazione dello stato passivo, qualora il decreto di esecutività sia oggetto di un procedimento di correzione di errore materiale e il provvedimento di correzione sia, a sua volta, impugnato con reclamo ai sensi dell’art. 26 l. fall., il termine per proporre l’impugnazione ex art. 98, comma 3, l. fall. decorre dalla definitività del procedimento di reclamo, momento nel quale si consolida l’ammissione del credito nella sua concreta collocazione e sorge l’interesse attuale del creditore concorrente a contestarla. È pertanto irrilevante, ai fini della decorrenza del termine, la conoscenza di fatto dell’avvenuta proposizione del reclamo e della non definitività del provvedimento di correzione.

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34822/CrisiImpresa?Il-reclamo-avverso-il-provvedimento-di-correzione-materiale-dello-stato-passivo-sospende-il-termine-per-l%27opposizione

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: