Tribunale di Milano – Accordi di ristrutturazione dei debiti e continuità aziendale effettiva.
Tribunale Milano, 12 Febbraio 2026. Pres. De Simone. Est. Rossetti.
Accordi di ristrutturazione dei debiti – Cram down fiscale – Continuità aziendale indiretta – Necessità di un piano industriale – Effettività della prosecuzione dell’attività – Insufficienza della continuità meramente formale – Esclusione dell’omologazione forzosa in difetto dei presupposti.
Negli accordi di ristrutturazione dei debiti, l’applicazione delle disposizioni di favore previste per gli strumenti di regolazione della crisi in continuità aziendale presuppone che la prosecuzione dell’attività sia effettiva e che il soddisfacimento dei creditori derivi, almeno in parte, dal valore generato dalla continuazione dell’impresa, non essendo sufficiente una continuità meramente formale. Anche nell’ipotesi di continuità indiretta, attuata mediante un soggetto diverso dal debitore, il piano deve essere corredato da un adeguato piano industriale, idoneo a dimostrare la concreta prosecuzione dell’attività in condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. La mancanza di tale piano e di elementi attendibili che attestino il recupero dell’equilibrio aziendale impedisce di qualificare l’accordo come strumento in continuità e preclude, conseguentemente, l’applicazione del cram down fiscale in presenza del dissenso dell’Amministrazione finanziaria.
[Cfr Il provvedimento della Corte d’Appello di Milano del 9 luglio 2026 - https://www.unijuris.it/node/9428 che è particolarmente significativo perché sviluppa, in termini espliciti, il medesimo principio sotteso alla decisione del Tribunale di Milano del 12 febbraio 2026: la continuità indiretta non può essere invocata come semplice qualificazione formale dell’operazione, ma deve trovare riscontro in elementi concreti e verificabili. Si tratta di un successivo sviluppo interpretativo, non di un precedente anteriore alla pronuncia in esame.]
