Tribunale di Treviso – Opposizione ex art. 98 L.F. ed esclusione della prededuzione del credito vantato dal professionista. Compensazione delle spese della procedura e raddoppio del contributo unificato dovuto dal soccombente.

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Data di riferimento: 
10/02/2016

 

Tribunale di Treviso 10 febbraio 2016 – Pres. Est. Fabbro

 

Fallimento – Stato passivo - Opposizione ex art. 98 L.F. - Credito del professionista - Prededuzione -  Giustificazione od esclusione – Vantaggio o danno per i creditori.

 

Fallimento – Stato passivo - Opposizione ex art. 98 L.F. – Curatore – Eccezioni  non dedotte in sede di verifica – Contrasti giurisprudenziali – Spese della procedura – Compensazione –  Soccombente -Contributo unificato dovuto per l’impugnazione – Raddoppio.

 

Il credito, spettante al professionista per la prestazione da lui svolta al fine della presentazione da parte del debitore  di una domanda  di ammissione ad un concordato in bianco, merita la prededuzione solo qualora il costo che i creditori devono sopportare appaia giustificato, perché poteva ritenersi percorribile il tentativo di perseguire una strada alternativa al fallimento. Per contro, laddove il fallimento mostri di essere l’unica via d’uscita dalla crisi che era rimasta a disposizione del debitore, non appare giustificata la prededuzione di quel credito, in quanto un tale riconoscimento comporterebbe una riduzione della soddisfazione, già pesantemente pregiudicata, dei creditori (nello specifico, il tribunale ha respinto l’opposizione avverso il decreto del giudice delegato che aveva negato al professionista creditore il beneficio della prededuzione,  in particolare in quanto il piano concordatario presentato dal debitore, che lo stesso professionista aveva assistito in sede di predisposizione, era risultato inidoneo ai fini della sua ammissione, per aver valorizzato un credito di entità rilevante che avrebbe invece dovuto essere consistentemente svalutato). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Possono compensarsi le spese della procedura qualora la curatela del fallimento abbia, nel corso dell’opposizione ex art. 98 L.F. promossa da un creditore  avverso il decreto del giudice delegato che aveva reso esecutivo lo stato passivo, sollevato alcune eccezioni non dedotte in sede di verifica dello stesso e qualora esistano contrasti giurisprudenziali sul tema dedotto in causa.  La compensazione non esclude comunque che possa sussistere il presupposto per l’applicazione, nei confronti del creditore soccombente, dell’art. 13, comma 1 quater del Testo Unico sulle spese di giustizia ex D.P.R. 115/2012, laddove la sua opposizione venga respinta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160225160112.PDF

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: