Tribunale di Treviso – Accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012: stabilità dell’omologazione fino al passaggio in giudicato del provvedimento di revoca della stessa.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
19/01/2017

Tribunale di Treviso, Sez. I civ., 19 gennaio 2017 - Pres. Ronzani, Rel. Cusumano.

Accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento - Omologazione – Accoglimento del reclamo e conseguente revoca – Procedure esecutive intentate nei confronti del debitore – Ricorso ex art. 700 c.p.c. per inibirne gli effetti -  Ammissibilità.

Deve ritenersi che il provvedimento di revoca del decreto di omologa di un accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, emesso dal giudice del reclamo proposto avverso tale decisione ai sensi dell’art. 12,comma secondo, L. 3/2012, non determini immediatamente la perdita di efficacia di detto decreto, ma solo successivamente al passaggio in giudicato della decisione che ha accolto l’opposizione. Infatti, quelle medesime esigenze di certezza giuridica e di funzionalità della procedura che, con riguardo al fallimento, giustificano, secondo un orientamento giurisprudenziale fermissimo, la stabilità della sentenza dichiarativa sino al passaggio in giudicato del provvedimento di revoca della stessa ex art. 18 L.F., devono valere, per uniformità interpretativa, sia ex art 183 L.F. per il concordato preventivo, sia anche per l’accordo di composizione della crisi, laddove i rispettivi ricorsi siano stati in un primo tempo omologati, e ciò fin tanto che non risultino definite con sentenze passate in giudicato le decisioni assunte dai giudici del reclamo che hanno revocato l’ammissione dei debitori a dette procedure (nello specifico, il tribunale, in sede di ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., ha ritenuto, pertanto, ammissibile la proposizione da parte della debitrice, che inizialmente aveva vista accolta la sua proposta di accordo di composizione della crisi e successivamente aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la decisione che ne aveva revocato l’omologazione, di un  ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad inibire, nelle more della definizione del procedimento di opposizione, il prodursi degli effetti  pregiudizievoli  che avrebbero potuto conseguire nei suoi confronti all’esito dalle procedure esecutive nel frattempo intentate). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/170123123507.PDF

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: