Tribunale di Catania – Concordato preventivo liquidatorio che preveda il pagamento dilazionato dei debiti tributari, previdenziali ed assistenziali: necessità del ricorso al procedimento di cui all’art. 182 ter L.F.

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Data di riferimento: 
16/11/2017

Tribunale di  Catania, Sez. Fall., 16 novembre 2017 – Pres. Adriana Puglisi, Rel. Lucia De Bernardin, Giud. Alessandro Laurino.

Concordato liquidatorio - Tributi, contributi previdenziali ed assistenziali e relativi accessori -  Previsione di un pagamento dilazionato – Adempimento successivo all’omologa – Ammissibilità in presenza di istanza ex art. 182 ter L.F - Formulazione necessaria - Possibile concessione di un termine per l’integrazione.

La disposizione dell’art. 182 ter L.F., laddove prospetta la possibilità per il debitore di proporre,  in alternativa a quello parziale, un pagamento “dilazionato” dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori, deve leggersi nel senso che risulta possibile che il pagamento di quei debiti possa avvenire in un momento successivo all’omologa, che rappresenta il momento in corrispondenza del quale deve avere normalmente luogo il relativo pagamento. Ne consegue che, oltre che nel caso in cui la proposta di concordato, anche liquidatorio, preveda il pagamento rateale dei debiti tributari, anche nel caso ne preveda il pagamento in una sola rata, ma fortemente differita, si rende pur sempre necessaria la presentazione, anche non contestuale al deposito del ricorso, di un’ apposita istanza ai sensi di detta disposizione, per la cui formulazione il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni come previsto dall’art. 162, primo comma, L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18574.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: