Corte di Cassazione (14781/2016) – Consecuzione tra concordato preventivo e fallimento: retrodatazione del periodo sospetto al fine dell’esercizio delle azioni revocatorie.

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Data di riferimento: 
19/07/2016

Corte di Cassazione, Sez. L civ., 19 luglio 2016 n. 14781 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Antonio Didone.

Concordato preventivo seguito da fallimento –Considerazione unitaria delle procedure – Azioni revocatorie – Retrodatazione del periodo sospetto - Ammissione alla procedura minore – Presupposto necessario.

La c.d. “consecuzione”, ossia la considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo cui è succeduta quella di fallimento, dapprima riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità alla luce del disposto dell’art. 111, secondo comma, L.F.  e ora prevista espressamente dal legislatore ai sensi dell’art. 69 bis, secondo comma, L.F., comporta, riguardo alla revocatoria in sede fallimentare, la retrodatazione, al fine dell’applicazione degli artt. 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 L.F., del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell’ammissione del debitore alla prima procedura; ciò che a tal fine rileva non è la legittimità dell’ammissione stessa ma il fatto che comunque si sia verificata ed una procedura di concordato sia iniziata, in quanto il giudice della revocatoria non può rivalutare i presupposti dell’ammissione ma deve considerare la dichiarazione di fallimento come conseguenza del medesimo stato di insolvenza posto a fondamento dell’avvio della procedura minore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. in questa rivista Corte di Cassazione, Sez. I civ., 6 agosto 2010 n. 18437 https://www.unijuris.it/node/792  e 28 maggio 2012 n. 8439 https://www.unijuris.it/node/3329]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16368.pdf

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
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