Tribunale di Udine – Prededucibilità del credito del professionista per incarico svolto in funzione di una procedura concorsuale e parere dell’Ordine professionale di appartenenza.

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Data di riferimento: 
13/01/2018

Tribunale di Udine, 13 gennaio 2018 – Pres. Dott. Francesco Venier, rel. Dott. Andrea Zuliani 

Fallimento – Stato passivo – Prededuzione – Professionisti – Funzionalità.

Fallimento – Stato passivo – Prededuzione – Professionisti – Accordi di ristrutturazione.

Fallimento – Stato passivo – Professionisti – Ordine professionale – Parere di congruità. 

Ai fini della concessione della prededuzione, nell’interpretazione da dare al concetto di funzionalità della prestazione professionale rispetto alla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 111 l.f. deve escludersi – nel vigore dell’attuale disciplina e in attesa del decreto legislativo che darà attuazione alla delega – che possa considerarsi dirimente la mancata ammissione al concordato, benché non sia di per sè sufficiente per l'attribuzione del rango prededucibile la sola presentazione della domanda di concordato con riserva. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata) 

Ove l’incarico professionale sia funzionale alla proposizione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f. e, solo in via astratta e ipotetica, alla presentazione di una domanda di concordato preventivo, ove quest’ultima non sia poi effettivamente depositata, deve ritenersi che il credito del professionista non sia assistito da prededuzione, poiché l’art. 111 l.f. concede tale posizione privilegiata ai crediti sorti in funzione o in occasione di una procedura concorsuale, quale non è l’accordo di ristrutturazione dei debiti. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata) 

E’ legittima la riserva, benchè atipica, con la quale il giudice delegato ammette al passivo il compenso del professionista a condizione che esso sia reputato congruo dall’Ordine di appartenenza, dichiarando così a priori di volersi uniformare al giudizio dell’Ordine, il quale non può esimersi dall’esprimere tale giudizio in rapporto all’attività concretamente prestata dal professionista, così come previsto dall’art. 2233 c.c., senza che alcuna rilevanza abbia l’avvenuta abrogazione delle tariffe professionali. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: