Tribunale di Monza – Conseguenze della possibile riqualificazione di una proposta di concordato preventivo, ad opera del tribunale, in sede di verifica della sua fattibilità economica.

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Data di riferimento: 
25/10/2017

Tribunale di  Monza, Sez. Fall., 25 ottobre 2017 – Pres. Maria Gabriella Mariconda, Rel. Giovanni Battista Nardecchia, Giud. Julie Martini.

Concordato preventivo – Liquidatorio o con continuità – Indicazione contenuta nella domanda –  Vincolatività – Esclusione  - Tribunale – Sede di verifica di fattibilità – Natura del concordato –Riqualificazione – Facoltà – Conseguenze.

Non essendo vincolato all’indicazione del tipo di concordato contenuta nella domanda del debitore, il tribunale può, in sede di verifica della fattibilità economica del piano, riqualificare come liquidatorio un concordato preventivo proposto come “con continuità aziendale” e può, di conseguenza, dichiararne l’inammissibilità laddove non assicuri, come previsto dall’art. 160, quarto comma, L.F., il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari [la qual cosa è, nello specifico avvenuta, avendo il  Tribunale, con riferimento ad una domanda di concordato ex art. 186 bis L.F., che prevedeva che i creditori sarebbero stati soddisfatti in misura prevalente dai flussi della continuità aziendale rispetto alla liquidazione degli assets non strategici e che ipotizzava il pagamento dei chirografari nella misura dell’11%, accertato che, per più ragioni, risultava del tutto implausibile che l’attività economica potesse generare i flussi previsti dal piano]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18500.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: