Tribunale di Trapani – Crediti dei professionisti che hanno assistito la società nella fase di concordato preventivo poi sfociato in fallimento: imputazione proporzionale in sede di riparto anche ai creditori ipotecari.

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Data di riferimento: 
29/12/2019

Tribunale di Trapani,  Sez. Civile - Ufficio Fallimentare, 27 dicembre 2019 - Giud. Deleg. Carlo Salvatore Hamel.

Consecuzione tra procedure - Concordato preventivo  - Successivo fallimento - Crediti dei professionisti che hanno seguito la società nella prima fase  -  Prededucibilità generale -  Riparto - Creditori ipotecari - Imputazione proporzionale anche a loro carico.

Posto che un'aliquota delle spese generali deve, non potendosi ricondurre la loro utilità in via specifica all’interesse di taluno soltanto dei creditori ammessi al passivo, gravare, secondo un criterio proporzionale ai sensi dell' art. 111 ter, terzo comma,  L.F., anche sui beni assoggettati a garanzia reale e che i crediti dei professionisti che hanno seguito la società in fase di concordato preventivo, poi naufragato, vanno considerati come prededuzioni generali, anche quest'ultimi crediti devono imputarsi in via proporzionale, vale a dire in base al rapporto percentuale tra le masse attive mobiliari ed immobiliari, anche ai creditori ipotecari o pignoratizi a prescindere dall'utilità agli stessi effettivamente arrecata; ciò in quanto l'art. 111 bis, secondo comma, L.F., che stabilisce che  le prededuzioni non possono intaccare l'attivo raccolto dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno o ipoteca, si deve considerare come rivolto alle sole prededuzioni specifiche e non anche a quelle generali. (Pierluigi Ferrini - riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23022.pdf

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano, Sez. Fallimentare, 01 aprile 2017 https://www.unijuris.it/node/4183]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: