Tribunale di Latina – Crediti garantiti da pegno regolare e assoggettabilità a revocatoria dell’operazione di escussione della garanzia posta in essere dalla banca garantita dopo la dichiarazione di fallimento della società debitrice.

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Data di riferimento: 
27/03/2020

Tribunale di Latina, Prima Sezione Civile, 27 marzo 2020 – Giudice Tiziana Tenessa.

Pegno regolare – Fallimento della debitrice – Escussione della garanzia – Compensazione tra ricavato e maggior credito – Operazione revocabile ex art 67 L.F. – Inapplicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 4 del D. Lgs. 170/2004 – Banca – Necessario ricorso all’insinuazione al passivo del credito.

Stante che il pegno costituito a favore di una banca con lettera di pegno su polizza, quando non le sia espressamente conferita la facoltà di disporre del bene stesso, costituisce pegno regolare e non attribuisce alla banca beneficiaria, come avviene in caso di pegno irregolare, il diritto di incamerarne il controvalore a copertura di un suo maggior credito, si deve ritenere ammissibile l’esperimento da parte del curatore dell’azione revocatoria ex art. 67 L.F. nei confronti dell’operazione di escussione posta in essere dalla banca stessa a seguito della dichiarazione di fallimento della società debitrice, datrice della garanzia, in quanto da considerarsi quale atto solutorio; ciò anche perché  l’escussione della garanzia in quel contesto non si può considerare come rientrante nell’esenzione prevista dall’art. 4 del D.Lgs, 170/2004, “Attuazione della direttiva 2002/477CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria”, alla luce di quanto disposto dall’art. 52, terzo comma, L.F. Ne consegue che la libera realizzabilità della garanzia finanziaria non può in tal caso  prevalere su principio della par condicio creditorum, né derogare alle regole del concorso, ragion per cui la banca dovrebbe limitarsi ai sensi dell’art. 53 L.F. ad insinuare al passivo il suo credito con esclusione dell’operatività della compensazione effettuata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23608.pdf

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