Corte di Cassazione (21199/2021) – Notificazione dell'istanza di fallimento: il debitore, per contestare la veridicità del contenuto della relata di notifica dell'ufficiale giudiziario, è tenuto a proporre querela di falso.

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Data di riferimento: 
23/07/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 luglio 2021, n. 21199 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Guido Mercolino.

Notificazione dell’istanza di fallimento – Impossibilità di eseguirla presso l'indirizzo PEC del debitore – Tentativo di effettuarla presso la sede dell'impresa – Attività cui l'ufficiale  giudiziario è tenuto –  Avvenuto esperimento presso la sede risultante dal registro delle imprese – Attestazione contenuta nella relata di notifica - Relazione avente fede privilegiata – Contestazione in merito alla sua veridicità - Querela di falso – Procedimento cui è necessario fare ricorso.

In tema di notificazione dell'istanza di fallimento, l'individuazione della sede del debitore risultante dal registro delle imprese, presso la quale, ai sensi dell'art. 15 l.fall., deve essere tentata la notificazione che non può essere eseguita presso l'indirizzo PEC del debitore, costituisce un'attività propria dell'agente notificatore, compiuta sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta della parte istante, compresa tra le circostanze di fatto, riportate nella relata di notifica, munite di fede privilegiata; pertanto, ove la parte alleghi che, contrariamente a quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, la notificazione sia stata tentata in un luogo diverso, è necessario che proponga querela di falso. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26021.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 27 febbraio 2020, n. 5311https://www.unijuris.it/node/5530].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: