Tribunale di Udine – Riforma in appello della sentenza pronunciata a seguito dell'esperimento di un'azione revocatoria da parte del curatore: diritto del soccombente in primo grado alla restituzione in prededuzione di quanto pagato.

Tribunale di Udine, Sez. II civ., 22 settembre 2021(data della pronuncia) – Giudice Delegato Gianmarco Calienno.
Fallimento – Curatore - Azione revocatoria – Esperimento - Accipiens soccombente - Restituzione – Accantonamento della somma resa - Giudizio di secondo grado – Riforma della precedente decisione - Sentenza non ancora definitiva – Irrilevanza – Pagamento divenuto indebito oggettivo - Restituzione in prededuzione – Riparto da eseguirsi autonomamente dagli altri creditori.
Laddove un soggetto risultato soccombente, a seguito dell'esperimento da parte del Curatore di una società fallita [o, come nello specifico, da parte del Commissario Straordinario di una società in amministrazione straordinaria] di una azione revocatoria, abbia restituito alla Procedura quanto aveva in precedenza ricevuto a titolo di pagamento da quella società, somma che era stata poi provvisoriamente e doverosamente accantonata ai sensi dell'art. 113, ultimo comma, L.F., e laddove il provvedimento che aveva giustificato l’incameramento sia stato successivamente riformato in secondo grado ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato, il credito restitutorio prededucibile di cui l'accipiens è divenuto titolare nei confronti della massa per essere il pagamento da lui effettuato divenuto oggettivamente indebito non va soddisfatto in concorso con gli altri crediti prededucibili ad altro titolo, ma gli va immediatamente riconosciuto, anche in caso di incapienza della procedura rispetto agli altri creditori, mediante un'operazione di riparto da svolgersi a suo esclusivo favore, attingendo da quelle stesse somme che erano state antecedentemente accantonate [nello specifico il Tribunale, nel disporne la restituzione, ha sottolineato che un credito prededucibile da indebito oggettivo di quel tipo non andava confuso con quello spettante ai sensi dell'art. 70, secondo comma, L.F. a chi per effetto dell'esperimento nei suoi confronti di un'azione revocatoria abbia definitivamente restituito quanto gli era stato in precedenza pagato dal debitore]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)