Tribunale di Ravenna – Concordato preventivo: in sede di riparto il fideiussore che, ad omologazione avvenuta, ha soddisfatto parzialmente il creditore garantito non può essere pagato in regresso prima che quello non risulti soddisfatto totalmente.

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Data di riferimento: 
24/01/2022

Tribunale Ordinario di Ravenna, 24 gennaio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Mariapia Parisi, Rel. Paolo Gilotta, Giud. Alessia Vicini.

Concordato preventivo – Omologazione – Fideiussore del debitore – Avvenuta escussione della garanzia – Pagamento parziale del creditore garantito – Sede di riparto - Esercizio del regresso da parte del garante - Precedenza nel pagamento - Esclusione – Diritto di essere pagato solo ad integrale soddisfacimento del garantito avvenuta.

In caso di pagamento parziale effettuato al creditore di una società in concordato preventivo, ad omologazione avvenuta, dal fideiussore di quella, in quanto escusso, trova applicazione, in virtù del richiamo di cui all'art.169 L.F., il disposto dell'art. 61 L.F. (e non dell'art. 62, comma terzo, pur parimenti richiamato, che risulta applicabile, viceversa, con riferimento ai pagamenti effettuati dal coobbligato in epoca anteriore al fallimento e quindi, in sede di procedura minore, anteriormente alla presentazione della domanda di concordato), onde il garante ha diritto di insinuarsi in regresso in prededuzione ai sensi dell'art, 62, secondo comma, L.F. al passivo del debitore principale ma non ha diritto,  ai sensi dell'art. 61, secondo comma,  ad essere pagato, in sede di riparto, nonostante la non completa avvenuta soddisfazione del creditore garantito e ciò fino a che questi non ottenga completa soddisfazione [nello specifico, il Tribunale fallimentare ha escluso che la contestazione, sollevata dal creditore con reclamo ex art. 26 L.F. al fine di impedire che il fideiussore in sede di riparto venisse soddisfatto prima di lui, riguardasse la titolarità o la sussistenza del credito di regresso (il cui accertamento ove contestato, avrebbe dovuto ritenersi senz'altro devoluto al giudizio ordinario di cognizione) bensì una questione meramente distributiva ed esecutiva per la quale risultava competente ed ha perciò deciso nel merito e accolto il reclamo del creditore garantito disponendo che non potesse farsi luogo al pagamento del coobbligato in solido prima che il reclamante non risultasse completamente soddisfatto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26615.pdf

[cfr, in questa rivista: Tribunale di Monza, Sez. III civ., 18 giugno 2018 Tribunale di Monza, Sez. III civ., 18 giugno 2018 https://www.unijuris.it/node/4550].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: