Corte di Cassazione (23786/2022) – Procedure fallimentari aperte ante D.Lgs. n. 5/2006: incompetenza, ex art.150 di detto decreto, del tribunale fallimentare a decidere dell'intervenuto anteriore usucapione di un bene acquisito al fallimento.

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Data di riferimento: 
29/07/2022

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 2, 29 luglio 2022 – Pres. Luigi Giovanni Lombardo, Rel. Mauro Criscuolo.

Fallimento - Formazione dello stato passivo - Rivendica da parte di un terzo della proprietà per usucapione di un immobile - Esclusione di esso all'esecuzione concorsuale -- Disciplina anteriore alla rifor3ma del D.Lgs. n. 5/2006 – Inammissibilità della proposizione del reclamo endofallimentare ex art. 26 L.F. - Ricorso proposto exart. 619 c.p.c. contro il provvedimento di vendita - Idoneità – Fondamento.

Nelle procedure fallimentari aperte anteriormente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 5/2006 e tuttora regolate, ai sensi dell'art. 150 del predetto decreto, dalla disciplina previgente, il terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento - per essere soggetto alla vendita forzata - può proporre, finché la vendita non abbia avuto luogo, opposizione nelle forme e nei termini di cui all'art. 619 c.p.c., essendo invece esclusa l'esperibilità, avverso il provvedimento del giudice delegato, del reclamo endofallimentare regolato dall'art. 26 L. fall. (Massima Ufficiale) [nello specifico, a conferma della competenza del giudice dell'esecuzione e non del tribunale fallimentare a decidere dell'usucapione di beni avvenuta in epoca anteriore della dichiarazione di fallimento dell'ultimo proprietario, per l'appunto successivamente fallito, la Corte ha precisato che il   sistema vigente consegna il compito di rendere opponibili ed efficaci nei confronti dei terzi i titoli di acquisto della proprietà per usucapione a vicende che si svolgono propriamente tra il rivendicante e il soggetto che si pone come l’ultimo proprietario del bene, in esito a un processo di cui sempre i detti soggetti si manifestano essere le parti necessarie, nel mentre quello della verifica fallimentare, per contro, è un processo che vede come parte necessaria non già colui che è stato dichiarato fallito ma la massa di creditori di quest'ultimo ed ha altresì sottolineato che il procedimento di verifica fallimentare risulta in sé stesso strutturalmente inidoneo ad accogliere un giudizio come quello di accertamento di compiuta usucapione, specie in ragione delle lunghe e complesse indagini di fatto che facilmente possono al riguardo occorrere]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-6-29-luglio-2022-n-23786-pres-lombardo-est-criscuolo

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27944.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: