Tribunale di Bergamo – Concordato semplificato; presupposti perché risulti ammissibile.

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Data di riferimento: 
22/09/2022

Tribunale Ordinario di  Bergamo, Sez. II civ., proc.concorsuali ed esec. forzate, 23 settembre 2022 – Pres. Rel. Laura De Simone, Giud. Elena Gelato e Bruno Conca.

Concordato semplificato – Presupposti perché risulti ammissibile .

Costituisce presupposto necessario per l'ammissibilità del concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII non solo che, congiuntamente, le trattative avviate in sede di composizione negoziata, seppur condotte con correttezza e buona fede, non abbiano avuto esito positivo, ma anche che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, comma 1 (conclusione di un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; convenzione di moratoria ex art. 62; accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produca gli effetti del piano attestato) e 2, lettera b), (omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti) CCII, risultino impraticabili [nello specifico il Tribunale ha considerato inammissibile la proposta, da considerarsi quale extrema ratio, di concordato semplificato in quanto non ricorrevano quei presupposti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-23-settembre-2022-pres-est-de-simone

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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