Corte di Cassazione (33814/2022) – Fallimento, opposizione allo stato passivo e onere probatorio gravante sul ricorrente a pena di decadenza: va considerato sufficiente il mero richiamo ai documenti già prodotti in sede di insinuazione.

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Data di riferimento: 
16/11/2022

Corte di Cassazione, Sez. Lav., 16 novembre 2022, n. 33814 – Pres. Doronzo Adriana, Rel. Adriano Piergiovanni Patti.

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Indicazione o produzione specifica dei mezzi di prova – Onere  gravante sul ricorrente a pena di decadenza - Documentazione già prodotta dal creditore nella fase di insinuazione al passivo – Avvenuto richiamo in sede di ricorso - Sufficienza – Mancata nuova produzione – Irrilevanza – Tribunale - Acquisizione d’ufficio dal fascicolo della procedura - Necessità.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), L. fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito. (Nella specie il documento non acquisito era costituito da una comunicazione inviata al lavoratore relativa al trasferimento del ramo di azienda). (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-lav-16-novembre-2022-n-33814-pres-d-oronzo-est-patti

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 13 novembre 2020, n. 25663 https://www.unijuris.it/node/5422].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: