Tribunale di Macerata – Procedimento di conferma o revoca delle misure protettive richieste dal debitore contestualmente alla proposizione di un ricorso “con riserva” per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi.
Tribunale di Macerata, 02 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice delegato Jonata Tellarini.
Debitore - Strumenti di regolazione della crisi – Domanda di accesso “con riserva” - Proposizione - Contestuale istanza di misure protettive - Giudice – Provvedimento di conferma o revoca – Pronuncia entro trenta giorni – Necessaria previa fissazione di un'udienza - Necessaria comunicazione ai controinteressati – Esclusione.
Laddove un debitore, in sede di proposizione ex art. 40 CCII di un ricorso per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, “con riserva” ex art. 44 CCII della presentazione di una domanda completa e documentata di omologazione ex art. 57 CCII di accordi di ristrutturazione dei debiti o, in mero subordine, di una proposta definitiva di concordato preventivo ex art. 84 CCII, abbia contestualmente avanzato richiesta ai sensi dell'art. 54, secondo comma, primo e secondo periodo, CCII di misure protettive, il giudice ai sensi dell'art. 55, terzo comma, CCII, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma, per una durata massima di quattro mesi, o revoca le misure protettive entro trenta giorni dalla iscrizione della domanda nel registro delle imprese, senza a tal fine previamente provvedere alla fissazione di un'apposita udienza e senza disporre che la domanda venga portata a conoscenza dei controinteressati; ciò in quanto la norma da ultimo richiamata, diversamente da quanto disposto dall’art. 19 CCI in relazione al procedimento o revoca delle misure protettive nell’ambito della composizione negoziata, non prevede che tali incombenti risultino assolti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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