Tribunale di Mantova – Istanza di conferma delle misure protettive avanzata in sede di presentazione di un ricorso per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi: carattere ed estensione della decisione del giudice.

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Data di riferimento: 
03/01/2023

Tribunale di  Mantova, Ufficio procedure concorsuali, 03 gennaio 2023 (data della pronuncia) – Giudice Relatore Paolo B. Bernardi.

Strumenti di composizione della crisi - Presentazione di ricorso volto all'accesso – Contestuale istanza di misure protettive e cautelari – Natura della decisione del giudice – Misure già operanti a favore del ricorrente – Conferma o revoca - Convocazione delle parti – Necessità – Esclusione – Durata possibile e contenuto di tali misure - Sospensione delle prescrizioni, non verificarsi delle decadenze e inammissibilità dell'apertura della liquidazione giudiziale – Effetti già verificatisi ex lege a seguito della domanda di misure protettive.

Laddove una società  in sede di ricorso ai sensi dell'art. 40 C.C.I. volto all'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi [nello specifico ex art. 44, primo comma, C.C.I. per l'ammissione alla  procedura di concordato preventivo con riserva] abbia contestualmente richiesto l'emissione delle misure consistenti nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio e/o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa, si deve ritenere che tale istanza vada interpretata come di conferma delle misure cautelari e protettive già operanti dal momento della pubblicazione della domanda di cui all’art. 40 C.C.I. nel registro delle imprese, come stabilito dall’art. 54, secondo comma, primo periodo C.C.I., e che la conferma non costituisca pertanto un atto dovuto da parte del giudice, ma che questi sia tenuto a valutare la fondatezza dell’istanza non essendo stato replicato, nel sistema del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, l’automatismo previsto dall’art. 168 L.F., tanto desumendosi dall’art. 55, comma 3, C.C.I. ove è contemplata non solo la possibilità di effettuare sul punto una sommaria istruttoria ma anche di revocare le misure in questione e ciò con decisione suscettibile di reclamo modellato sulla scorta del procedimento cautelare uniforme; ai sensi di tale ultima disposizione, diversamente da quanto  previsto dall’art. 19 C.C.I. in relazione al procedimento di conferma o revoca delle misure protettive nell’ambito della composizione negoziata, non risulterà necessaria la fissazione di un'apposita udienza né che l'istanza proposta venga portata a conoscenza dei soggetti controinteressati. Risulterà invece necessario correlare il periodo di efficacia delle misure protettive e cautelari a quello prevedibile, allo stato, del procedimento concorsuale cui il ricorrente ha richiesto di accedere, nel limite però massimo di durata di quattro mesi. Stante che il disposto del secondo comma dell'art. 54 C.C.I., come richiamato dall'art. 55, comma 3, C.C.I. prevede che dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso ex art. 40 C.C.I. agli strumenti di regolazione della crisi " le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non puo' essere pronunciata", si deve ritenere che non risulti al contrario necessaria una pronuncia in tal senso da parte del giudice dal momento che tali conseguenze  si sono prodotte automaticamente ex lege a seguito della proposizione della domanda  finalizzata al riconoscimento delle misure protettive e cautelari (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28555.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-mantova-3-gennaio-2023-est-bernardi

 

[cfr in questa rivista: Tribunale di Macerata, 02 dicembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6615;Tribunale di Bologna, 05 ottobre 2022 https://www.unijuris.it/node/6625 e Tribunale di Lucca,  08 settembre 2022  https://www.unijuris.it/node/6505].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza