Corte di Cassazione (33728/2022) – Insinuazione al passivo: considerazioni in tema di onere probatorio e di inutilizzabilità delle scritture contabili non rivestendo il curatore il ruolo di imprenditore ma di mero gestore del patrimonio del fallito.

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Data di riferimento: 
16/11/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 novembre 2022, n. 33728 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.

Fallimento – Insinuazione al passivo – Onere probatorio gravante sul creditore – Inefficacia della produzione di documentazione priva di data certa – Eccezione sollevabile anche d'ufficio non necessitante di prova alcuna.

Insinuazione al passivo – Onere probatorio gravante sul creditore – Libri e scritture contabili – Valore probatorio ex art. 2710 c.c. - Esclusione - Fondamento - Curatore – Soggetto non annoverabile tra gli imprenditori - Funzione di mero gestore del patrimonio del fallito.

L'onere probatorio incombente sul creditore istante in sede di ammissione al passivo può ritenersi soddisfatto soltanto ove questi produca documentazione idonea - anche sotto il profilo dell’efficacia nei confronti della procedura concorsuale - a dimostrare la fondatezza della pretesa formulata. L’eventuale mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda di insinuazione al passivo ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche d’ufficio dal giudice. Una simile eccezione attiene, poi, a un fatto negativo, che non abbisogna di prova, cosicché spetta alla parte che invoca l’opponibilità del credito di contrastarla. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'art. 2710 c.c. che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa.(Massima Ufficiale) [ la Corte ha al riguardo precisato che il curatore non può considerarsi imprenditore anche se, quando agisce per il recupero di crediti del fallito o per la ricostruzione del suo patrimonio, facendo valere diritti propri di quello (utendo iuribus), subentra nella sua posizione sostanziale e processuale, anziché in quella di semplice gestore del suo patrimonio]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata]

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-16-novembre-2022-n-33728-pres-cristiano-est-pazzi

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28578/CrisiImpresa?Quando-l%27art.-2710-c.c.-non-trova-applicazione-nei-confronti-del-curatore-del-fallimento

[con riferimento alla prima massima, in tema di rilevabilità anche d'ufficio, quale eccezione in senso lato, della mancanza della data certa nelle scritture prodotte dal creditore a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo fallimentare, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 febbraio 2013 n. 4213 https://www.unijuris.it/node/1759].

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: