Tribunale di Napoli Nord - Composizione negoziata: incompatibilità con gli strumenti di composizione della crisi ex art. 40 C.C.I. e insindacabilità da parte del tribunale della decisione di archiviazione dell'esperto.

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Data di riferimento: 
04/01/2024

Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 04 gennaio 2024 – Pres. Michelangelo Petruzziello, Rel. Luciano Ferrara, Giud. Arminio Salvatore Rabuano.

Composizione negoziata – Istanza di proroga delle misure protettive – Rigetto – Reclamo da parte del debitore – Proposizione di istanza di concordato preventivo - Incompatibilità tra procedure – Insindacabilità della decisione dell'esperto di archiviazione della procedura stragiudiziale - Inutilità di un'eventuale decisione di accoglimento del reclamo - Fondamento.

L'art. 25 quinquies C.C.I., che prevede che l'istanza di cui all'articolo 17, di accesso alla composizione negoziata, non possa essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74, e che una tale istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle predette domande, di fatto enuclea un principio di generale incompatibilità tra i due strumenti di regolazione della crisi. Ciò comporta che laddove, come nel caso specie,  il debitore abbia proposto ai sensi dell'art. 19, settimo comma, C.C.I. reclamo avverso la decisione del tribunale di rigetto della sua domanda di proroga, nell'ambito della composizione negoziata ex art 12 C.C.I. come avviata, della durata delle misure protettive, ma subito dopo l'Esperto abbia, nella sua relazione ex art. 17, ottavo comma, C.C.I., riconosciuto, ai sensi del quinto comma, la mancanza dei presupposti per addivenire ad un risanamento dell'impresa del reclamante. onde lo stesso tribunale abbia conseguentemente decretato la cessazione degli effetti delle misure protettive, non risulta possibile che, in accoglimento del reclamo, possa poi disporre la proroga delle stesse, conseguentemente provvedendo, perché tale decisione non risulti inutiliter data, in ordine alla prosecuzione anche della composizione negoziata, non potendo la decisione dell'Esperto di archiviazione di quella procedura stragiudiziale essere sindacata dal tribunale chiamato a valutare, nell'ambito di quella, le possibilità di un risanamento solo in funzione della conferma, revoca, modifica o proroga delle misure protettive; ciò, a maggior ragione, laddove, come in quel caso, nelle more della decisione del reclamo la debitrice abbia presentato una domanda di concordato preventivo ex art. 44 C.C.I., con apposita ed autonoma istanza di concessione delle relative misure protettive a norma dell art. 54, secondo comma, C.C.I. con ciò dimostrando  di non aver più un concreto interesse a definire in via stragiudiziale la situazione di crisi determinatasi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-napoli-nord-4-gennaio-2024-pres-petruzziello-est-ferrara

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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