Corte di Cassazione (7878/2025) - Concordato preventivo: la non congruità e l'incompletezza della relazione dell'attestatore può causare la revoca dell'ammissione. Reclamo avverso la dichiarazione di fallimento: decisione sulle spese.

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Data di riferimento: 
25/03/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 marzo 2025, n. 7878 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Filippo D'Aquino.

Concordato preventivo - Veridicità dei dati aziendali – Rilevanza al fine dell'espressione di un voto informato dei creditori – Condizione di ammissibilità di quella procedura - Attestazione del professionista – Rilevanza decisiva – Incompletezza – Possibile revoca dell'ammissione ex art. 173 L. fall. - Nuova attestazione - Irrilevanza.

Dichiarazione di fallimento – Successivo reclamo – Procedimento ordinario – Criterio di liquidazione delle spese.

L’attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, che su quei dati fanno affidamento ai fini del loro consenso informato e che costituisce condizione di ammissibilità del concordato anche ai sensi dell'art. 162, comma 2, L. fall.; pertanto, ove nel corso della procedura emerga che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il tribunale può revocare ex art. 173, comma 3, L. fall. l'ammissione al concordato, restando irrilevante una eventuale nuova attestazione di veridicità. (Massima Ufficiale)

Il procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce procedimento ordinario, al quale non possono applicarsi, ai fini delle spese legali, i parametri previsti per il procedimento della dichiarazione di fallimento, che costituisce procedimento speciale, tanto che la condanna alle spese consegue solo in caso di rigetto del ricorso. Al giudizio di reclamo devono, pertanto applicarsi i parametri previsti per i procedimenti ordinari, con lo scaglione delle cause indeterminabili. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32969/CrisiImpresa?Concordato-preventivo%3A-errori-contabili-apparentemente-marginali-o-lacune-informative-su-crediti-e-flussi-di-cassa-sono-sintomatici-dell%E2%80%99assenza-di-adeguati-controlli

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-25-marzo-2025-n-7878-pres-ferro-est-daquino

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 28 Marzo 2017, n. 7975 https://www.unijuris.it/node/3359; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 febbraio 2019, n. 5653 https://www.unijuris.it/node/4617 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 aprile 2017 n. 9061 https://www.unijuris.it/node/3581].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: