Tribunale di Verona –Fallimento: termine per l’insinuazione di crediti prededucbili contestati. Inderogabile il contenuto dell’avviso di vendita.
Tribunale di Verona, 18.08.2025 – Presidente dott.ssa Monica Attanasio, consigliere relatore dott. Pier Paolo Lanni
Fallimento – Insinuazione crediti sorti in procedura e contestati – Termine.
Fallimento – Insinuazione crediti sorti in procedura e contestati – Termine congruo e ragionevole – Interpretazione – Termine ex art. 208 CCII.
Fallimento – Avviso di vendita – Contenuto – Disciplina inderogabile.
In tema di insinuazione al passivo di crediti sorti in corso di procedura e contestati e, più in generale, dei crediti oggetto delle istanze ultra tardive, non è possibile individuare un termine fisso e astrattamente valevole in ogni caso, posto che l’arco temporale intercorso fra il venir meno della causa ostativa al deposito tempestivo o l’insorgenza del credito in corso di procedura e il deposito dell’istanza di insinuazione al passivo è tollerabile fintanto che si inserisca in un termine congruo e ragionevole, da valutare sulla base delle circostanze concrete. Tale orientamento si basa sul presupposto dell’impossibilità di ricavare dall’art. 101 LF (anche in termini analogici) la previsione di un termine specifico per la proposizione delle istanze ultratardive giustificate o delle istanze riguardanti crediti sorti in corso di procedura e contestati (che peraltro sfuggono alla distinzione tra istanze tardive e ultratardive), essendo però ricavabile dal sistema la “necessità di attivazione tempestiva (in senso logico), ovvero di attivazione in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento” (in questi termini ancora l’ordinanza n. 18760/24, con richiamo della precedente sentenza n. 1100/22). (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
In tema di insinuazione al passivo di crediti sorti in corso di procedura e contestati e, più in generale, dei crediti oggetto delle istanze ultratardive, il termine ragionevole entro cui il creditore deve attivarsi deve essere individuato, facendo riferimento alla conoscenza della procedura concorsuale (che, in genere, per i crediti sorti in corso di procedura, è in re ipsa) e al tempo strettamente necessario per approntare la difesa funzionale alla presentazione dell’istanza;) in questa prospettiva un parametro di ragionevolezza del termine può essere rappresentato dall’art. 208 CCII, che, per tutti i crediti fatti valere una volta decorso il termine per la presentazione delle istanze tardive, prevede un termine decadenziale di 60 giorni, decorrente dal venir meno della causa che ha impedito la presentazione dell’istanza in precedenza; -) nello specifico, per i crediti sorti in corso di procedura (dando per scontata la conoscenza della sua pendenza) il termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il credito diviene esigibile. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
“In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora il curatore opti per una procedura competitiva deformalizzata ex art. 107, comma 1, l.fall., l'avviso di vendita costituisce nondimeno la "lex specialis" di essa, fissando regole inderogabili di trasparenza e correttezza anche a salvaguardia della parità fra gli offerenti” (v. Cass. n. 26076/22). In altri termini, l’avviso di vendita fissa una disciplina inderogabile per i partecipanti sia per ciò che è espressamente previsto, sia per ciò che non è previsto (e quindi non è consentito). Ancor più specificamente, un avviso di vendita, che non preveda la possibilità per uno degli ipotetici partecipanti di scomputare dal prezzo di aggiudicazione i canoni di affitto pagati in virtù di un precedente rapporto contrattuale, esclude tale possibilità, tanto più ove si consideri la rilevanza di una siffatta previsione nell’ottica della salvaguardia della parità fra gli offerenti. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
