Corte di Cassazione (23805/2025) – Il credito per la restituzione per inadempimento degli interventi di sostegno pubblico riconosciuti ad un’impresa, poi fallita, è privilegiato anche se i benefici sono revocati solo nel corso della procedura.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 agosto 2025, n. 23805 – Pres. Luigi Abete, Rel. Cosmo Crolla.
Crediti dello Stato per la restituzione di finanziamenti pubblici - Privilegio ex art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 – Permanere anche in corso di esecuzione del rapporto - Avvenuta dichiarazione di fallimento della beneficiaria in precedenza divenuta inadempiente – Revoca di quel beneficio intervenuta solo in corso di procedura – Irrilevanza al fine della riconoscibilità di quel privilegio.
In tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, i crediti per la restituzione dei finanziamenti erogati sono assistiti dal privilegio, previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, anche durante l'esecuzione del rapporto e a prescindere dalla revoca del beneficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo del fallimento, che aveva escluso il suddetto privilegio, in una fattispecie in cui la società sovvenuta era stata dichiarata fallita, dopo aver omesso di pagare la seconda rata del finanziamento e aver ricevuto la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.). (Massima Ufficiale)
[nel senso che il credito sorgecome privilegiato "ex lege" sin dal momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio pubblico, dovendosi, di conseguenza, intendere la revoca del contributo solo come condizione affinché si possa agire per il recupero del credito, senza che possegga alcuna valenza costitutiva, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 13 maggio 2020, n. 8882 https://www.unijuris.it/node/5309 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2019 n. 2664https://www.unijuris.it/node/4537]
