Corte di Cassazione (6649/2026) – Liquidazione giudiziale, tardività dell’eccezione di incompetenza territoriale e onere del debitore di provare i requisiti dell’impresa minore.

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Data di riferimento: 
20/03/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 marzo 2026, n. 6649 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Apertura della liquidazione giudiziale – Incompetenza territoriale del giudice adito - Udienza di comparizione - Termine entro il quale può essere eccepita – Inammissibilità della sua proposizione per la prima volta in sede di reclamo.

In tema di apertura della liquidazione giudiziale, l'incompetenza territoriale ex art. 27 CCII deve essere eccepita o rilevata non oltre l'udienza di comparizione, con la conseguenza che l'eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale è tardiva, essendosi già verificata una decadenza nel corso del giudizio di primo grado. (Massima Ufficiale)

A fini dell’esclusione dell’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, grava sull’imprenditore commerciale l’onere di allegare e dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, relativi all’attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e all’indebitamento complessivo, anche non scaduto. Sebbene tale prova possa essere fornita anche mediante documenti diversi dai bilanci, questi ultimi, relativi agli ultimi tre esercizi, costituiscono lo strumento probatorio privilegiato previsto dall’art. 41, comma 4, CCII; la loro omissione si risolve in danno del debitore, qualora gli ulteriori elementi acquisiti non consentano di accertare rigorosamente la sussistenza di tutti i presupposti dimensionali richiesti.

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34986/CrisiImpresa?Apertura-della-liquidazione-giudiziale%3A-quando-deve-essere-eccepita-l%27incompetenza-territoriale-ex-art.-27-CCII

[con riferimento all’eccezione di incompetenza territoriale vigente in sede fallimentare, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 aprile 2025, n. 9371 – https://www.unijuris.it/node/8454 ,Corte di Cassazione, Sez. VI civ. – Sottosez. 1, 07 novembre 2019, n. 28711 https://www.unijuris.it/node/5243; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 luglio 2019, n. 20661https://www.unijuris.it/node/5198; Cassazione civile, Sez. I, 02 aprile 2012 n. 5257 https://www.unijuris.it/node/1501 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 maggio 2024, n. 12131 https://www.unijuris.it/node/7850].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza